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Con un post su Facebook del 4 aprile il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro ha fornito qualche dettaglio sulla normativa in corso di approvazione per espandere il cd. “golden power” al fine di proteggere le aziende strategiche del paese.
Tale espansione del golden power si inserisce in una tendenza già esistente nel mondo ma accelerata enormemente dalla crisi in atto.
In Spagna autorizzazione per partecipazioni al 10%
La Spagna, per esempio, poco più di due settimane fa, con decreto legge reale del 17 marzo 2020 n. 8 (“misure urgenti straordinarie per far fronte all’impatto sociale ed economico del COVID-19”), ha introdotto restrizioni agli investimenti da parte di soggetti di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio: per questi occorre oggi una autorizzazione per l’acquisizione di partecipazioni uguali o superiori al 10% del capitale, o in concreto per operazioni che comunque generino la partecipazione alla gestione o al controllo, di aziende in settori strategici (infrastrutture, tecnologia, approvvigionamenti essenziali, informazioni sensibili, media).
La Commissione Ue: mercato aperto ma non senza condizioni
D’altronde anche la Commissione Europea ha sottolineato la immediata necessità di una normativa sul golden power, con una comunicazione del 26 marzo, accompagnata anche da una dichiarazione della presidente della Commissione secondo cui l’Unione Europea deve «proteggere la propria sicurezza e sovranità economica»: «l’Unione è e rimarrà un mercato aperto per gli investimenti stranieri. Ma tale apertura non è senza condizioni» ha sottolineato.
L’iniziativa italiana: dall’azione di ufficio ai nuovi settori strategici
L’iniziativa così come al momento descritta sembra in linea di principio e in generale probabilmente opportuna, nonché coerente con il quadro normativo europeo. Pur essendo doveroso attendere il testo definitivo, le indicazioni del sottosegretario Fraccaro consentono comunque di svolgere già alcune riflessioni.
Alcuni aspetti di quanto annunciato paiono assolutamente condivisibili: così, per esempio, per il conferimento al Governo del potere di agire di ufficio anche su operazioni non notificate. Probabilmente la normativa italiana esistente già attribuiva tale potere, tuttavia un chiarimento in tal senso potrebbe arrecare beneficio. Allo stesso modo appare coerente con la normativa adottata in altri Paesi l’estensione dei settori di applicazione del golden power per includere «ad esempio il settore alimentare, finanziario e assicurativo o sanitario».
I nodi: estensione alle pmi e l’applicazione alle operazioni in Ue
Altri aspetti della normativa, così come al momento indicati, dovrebbero essere valutati con particolare cautela: l’applicazione del golden power anche alle «piccole e medie imprese strategiche» se da una parte potrebbe essere ritenuta comprensibile dall’altra rischia di estenderne enormemente l’ambito di applicazione, creando enormi oneri di gestione per la Presidenza del Consiglio e generando costi aggiuntivi per ciascuna singola operazione. Questo sarà un aspetto da regolare con molta attenzione, a pena di creare enormi rigidità.
In merito poi all’applicazione della norma «alle operazioni all’interno dell’Ue», così come indicato dal Sottosegretario, occorre evidenziare che l’applicazione di restrizioni a soggetti dell’Unione Europea potrebbe essere contraria alle quattro libertà fondamentali dell’Unione (e in particolare alla libera circolazione dei capitali). Valga appunto l’esempio della Spagna che, come sopra indicato, ha specificato che le nuove limitazioni non si applicano ai soggetti europei.












