Gli impianti di risalita “funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie” vanno considerati immobili “con capacità reddituale assoggettabili a imposta” e non “sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività” come “stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.”. Infatti “non sussiste il presupposto del classamento come ‘mezzo pubblico di trasporto'” perché “sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico – escursionistici”. Lo scrive la Corte di Cassazione nella sentenza 13.070/2020, con cui – ribadendo un proprio orientamento – ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la Cervino spa. Nel 2015 la Commissione tributaria regionale aveva invece respinto il ricorso dell’Agenzia, confermando il classamento proposto dalla Cervino spa per un impianto di risalita di nuova costruzione a Torgnon (due seggiovie quadriposto con le relative stazioni di partenza e salita).
La stessa quinta sezione civile della Suprema Corte si è espressa in modo analogo riguardo a un altro impianto della Cervino spa, una seggiovia dai sei posti nel Comune di Valtournenche. Anche in questo caso la Commissione tributaria regionale aveva respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate (all’epoca Agenzia del territorio) per ottenere l’attribuzione della categoria catastale E/1 anziché la D/8. “E’ irrilevante – si legge nella sentenza 13.069/2020 – che l’impianto consenta anche l’accesso a soggetti non muniti di sci, e resti all’uopo in funzione anche nel periodo estivo per consentire escursioni o percorsi alpini, laddove ne è immutato l’utilizzo per finalità ludico-sportive e non per esigenze di mobilità generale”.
Con una terza sentenza (8.166/2020) la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la Monterosa spa riguardo al classamento di un “impianto di risalita comprendente seggiovie collegante diverse località” (rinviando alla Commissione tributaria regionale di Aosta “in diversa composizione in relazione ai motivi accolti anche per le spese di legittimità”).