Chiarita la disciplina comune delle decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio
Chiarita la disciplina comune delle decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio
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Arrivano le modalità di attuazione delle decurtazioni del reddito e della pensione di cittadinanza nei casi previsti. Queste sono contenute in un messaggio dell’Inps (28 luglio 2020 n. 2975) che chiarisce la disciplina comune delle decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio.
I due meccanismi
L’Istituto ricorda che sono previsti due diversi meccanismi di decurtazione del reddito e della pensione di cittadinanza: la decurtazione mensile avviene nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva. La decurtazione semestrale prevede che sia decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.
La modalità operativa
Per quanto riguarda la decurtazione mensile la verifica dell’effettiva spesa mensile viene effettuata attraverso il confronto tra il saldo disponibile sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese. Nel caso in cui il valore del saldo, come sopra determinato, sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
I limiti
La decurtazione si effettua tenendo conto di due diversi limiti: il limite massimo dell’importo sottratto non può, in ogni caso, superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso; la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.