Il Consiglio di Stato concede il via libera per l’attuazione del decreto legge relativo al testamento biologico.
La dignità del vivere si misura anche al momento della morte.
L’articolo 3 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino (1789) dichiara che “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.”
Una vita dignitosa include anche un’altrettanto dignitosa morte, e dopo mesi e mesi di attesa e titubanza la legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) è ufficialmente valida.
La legge prevede che ciascun cittadino, capace di intendere e di volere, che abbia raggiunto la maggiore età, possa redigere un documento in cui attesti che tipo di trattamenti sanitari voglia o non voglia ricevere nel caso in cui non fosse più in grado di esprimersi e agire in maniera autonoma. Le DAT possono essere redatte in varie forme, attenendosi ad alcune linee guida generali.
Devono innanzitutto contenere i Dati Anagrafici del firmatario, seguiti da informazioni sul suo stato di salute al momento della presentazione della dichiarazione in cui si dichiara che, nel caso in cui ci si trovi in condizioni di non poter decidere in merito alle proprie cure sanitarie, a causa di deterioramento fisico\mentale, e\o di essere in uno stato clinico menzionato nello stesso biotestamento, si decida o meno di proseguire con le relative terapie sanitarie.
Nel documento si terrà conto della Costituzione, della Dichiarazione dei Diritti Umani, del Codice di Deontologia Medica e del giuramento professionale dei medici. Sarà possibile indicare il nominativo di un Fiduciario, il quale dovrà apporre al documento la propria firma allegando codice fiscale e documento di identità.
La figura del fiduciario si assume la responsabilità di interpretare le dichiarazioni contenute nel testamento biologico, anche e soprattutto alla luce dei cambiamenti e delle possibili nuove prospettive offerte dall’innovazione medica. Qualora emergano nuove terapie capaci di assicurare una vita dignitosa e un miglioramento della condizione clinica del paziente, il fiduciario sarà autorizzato insieme al personale medico, a non rispettare le volontà del testamento.
Le direttive specifiche contenute nel documento riguarderanno in particolare l’accertamento da parte di almeno due medici indipendenti dello stato terminale delle condizioni fisiche del paziente, in seguito al quale sarà possibile precisare l’esclusione di qualsiasi forma di accanimento terapeutico (respirazione assistita, rianimazione, trasfusione sanguigna, terapia antibiotica, ecc..) sottolineando che nessun trattamento potrà essere messo in atto o sospeso sulla base di dichiarazioni che non siano quelle del paziente in questione. E’ prevista inoltre la somministrazione di tutti i farmaci e le cure necessari all’eliminazione del dolore e delle sofferenze fisiche e mentali, inclusa un’idonea sedazione.
Il DAT deve essere sottoscritto dal medico e per essere autenticato deve essere registrato come atto pubblico, redatto in presenza di un pubblico funzionario, designato dal comune o presso le Strutture Sanitarie Regionali, qualora ne venga regolamentata la raccolta. La legge prevede inoltre la creazione di una banca dati nazionale in cui i suddetti documenti vengano raccolti e conservati.