La Commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame e le votazioni degli emendamenti alla riforma del processo civile, la più importante delle riforma della giustizia per ciò che attiene le condizioni poste dalla Ue per avere i fondi del Pnrr.
Martedì la Commissione Bilancio darà il parere sulle coperture e la Commissione Giustizia voterà formalmente il mandato al relatore. Mercoledì il testo è atteso in Aula.
Durante l’esame è stato approvato all’unanimità, quindi con il sì di Fdi, l’emendamento delle relatrici alla riforma del processo civile, che istituisce il nuovo Tribuna della famiglia dei minorenni e delle persone. Lo riferisce all’Ansa la relatrice Fiammetta Modena, al termine della seduta. Il nuovo Tribunale sarà competente su tutte le materie che riguardano separazione, divorzi, affidi e il diritto penale minorile.
Saranno ampliate le competenze in materia civile del giudice di pace. E’ quanto prevede uno degli emendamenti del governo alla legge delega di riforma del processo civile approvati dalla Commissione Giustizia del Senato, che ha ripreso stamani l’esame delle proposte di modifica. L’emendamento del governo, così come è stato modificato da un sub-emendamento della Svp anch’esso approvato, esclude un ampliamento delle competenze in materia tavolare, cioè in materia di diritti di proprietà sui beni immobili.
Potrà essere scaricato dalle tasse il compenso dell’avvocato che assiste nella mediazione. E’ uno dei benefici fiscali previsti da un emendamento del governo alla riforma del processo civile approvato dalla Commissione Giustizia del Senato insieme ad altre misure che mirano a favorire i riti alternativi. L’emendamento stabilisce che la legge delega debba “riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie”, come mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, prevedendo tra le altre cose “l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro, il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione”.
Fonte Ansa.it