In questo periodo di grande difficoltà, sia per il settore turismo sia per il terziario, Fisascat Toscana, Uiltucs Toscana e Confcommercio Toscana hanno sottoscritto un accordo che per la prima volta aumenta le garanzie delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali, da un lato, e, dall’altro, consente alle imprese la possibilità di gestire i picchi di lavoro legati alla stagionalità. Proprio in virtù dell’accordo siglato a Firenze tra Confcommercio Toscana e i sindacati dei lavoratori, tutte le imprese del terziario ubicate in molte località turistiche e nei centri storici delle città d’arte toscane potranno infatti cogliere questa opportunità.
L’accordo, che declina quanto previsto dalle norme in vigore e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, è stato sottoscritto dalla Confcommercio Toscana nella persona del direttore generale Franco Marinoni, dalla Fisascat-Cisl Toscana rappresentata dal segretario generale Alessandro Gualtieri e dalla Uiltucs-Uil Toscana rappresentata dal segretario generale Marco Conficconi.
Di fatto, l’intesa estende ai lavoratori del commercio benefici e diritti previsti prima solo in altri settori a carattere fortemente stagionale come il turismo, e consente al tempo stesso maggiore flessibilità alle imprese. I titolari di negozi al dettaglio potranno infatti rafforzare il proprio organico, nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, assumendo nuovi dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato.
Unici requisiti imprescindibili per le imprese saranno l’applicazione del CCNL Terziario Distribuzioni e Servizi Confcommercio e l’ubicazione nelle località a prevalente economia turistica e nei centri storici delle città d’arte toscane elencate nell’accordo.
“Con questa intesa risolviamo un’evidente anomalia”, sottolinea il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “nelle più note destinazioni turistiche toscane, tutti lavorano di più nei mesi estivi e meno negli altri, gli alberghi come i negozi. Era quindi giusto permettere anche ai datori di lavoro del commercio ricorrere a contratti di tipo stagionale nei momenti necessari. Perché i picchi di lavoro negli ultimi anni sono sempre più concentrati e garantire uno stipendio tutto l’anno, fra costi fissi in aumento e incertezza dell’incasso, diventa davvero proibitivo. Contiamo che questo cambio di passo renda le imprese più propense ad assumere, non solo d’estate ma anche in occasione di saldi, festività natalizie, eventi locali e altri momenti topici”.
“Con questo accordo vogliamo promuovere la flessibilità in entrata, assunzioni tutelate da diritti aggiuntivi e con attenzione alla sicurezza. È un accordo che combatte il dumping contrattuale e premia il lavoro regolare, con un monitoraggio che ci permetterà di valutare con dati certi il valore dello stesso accordo”, dice il segretario generale dalla Fisascat- Cisl Toscana Alessandro Gualtieri.
“Nonostante il difficilissimo contesto socio-economico in cui ci troviamo, abbiamo messo nero su bianco regole certe e diritti esigibili dai lavoratori e dalle imprese – evidenzia il segretario generale della Uiltucs-Uil Toscana Marco Conficconi, – e siamo riusciti per la prima volta a raggiungere l’obiettivo di creare, per quanto possibile, le condizioni per mantenere ed aumentare l’occupazione, in particolare quella di qualità, in Toscana. Un impegno che saremo in grado di certificare seriamente attraverso i dati che le società dovranno inviare all’apposito osservatorio”.
I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa nuova possibilità dovranno inviare l’apposita richiesta di adesione all’accordo scrivendo all’indirizzo [email protected], l’Osservatorio Regionale del Lavoro (ORL) costituito in forma paritetica e situato presso Confcommercio Toscana.
La definizione di stagionalità
L’art. 75 del CCNL terziario distribuzione e servizi Confcommercio individua la stagionalità nel periodo 1° aprile – 30 ottobre di ogni anno, con la possibilità di stipulare contratti stagionali della durata minima di due mesi, e la possibilità durante le festività natalizie, cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, di contratti stagionali di durata mai inferiore a 16 giorni lavorativi.
Con l’accordo territoriale la stagionalità sarà declinata in tre diverse fasce:
- per le destinazioni marine, dal mese di aprile al mese di ottobre;
- per le destinazioni montane, dal mese di aprile al mese di settembre; dal 15 novembre al 15 gennaio;
- per le destinazioni di prossimità, dal mese di aprile al mese di settembre; dal 15 novembre al 15 gennaio.