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Lasciare un animale in auto al caldo è reato. Cosa fare per salvarlo? Si può rompere il finestrino?Le risposte dell’OIPA

L’approfondimento dello Sportello legale dell’associazione

Lasciare il cane in auto al caldo mettendo a repentaglio la sua vita o, peggio, facendolo morire è reato. Cosa fare se si vede un cane chiuso in macchina al caldo? Come intervenire per salvarlo? L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) spiega che, se non si trova nelle vicinanze il proprietario del veicolo, anzitutto è nostro dovere contattare immediatamente la forza pubblica: ovunque ci si trovi, si può chiamare il 112, numero di emergenza unico europeo. Le forze dell’ordine hanno il dovere d’intervenire per accertare la situazione e salvare l’animale, nonché denunciare d’ufficio il detentore del quattro zampe.
È consigliabile trovare testimoni sul posto e far presente, già al telefono, le condizioni di salute dell’animale, al fine di potere intervenire con cure veterinarie in caso di necessità.
Se non è possibile ottenere l’intervento tempestivo delle autorità e l’animale manifesta un malessere, il soccorritore che rompe il finestrino è ritenuto responsabile per danneggiamento del veicolo? «Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia e della coscienza collettiva che impone la tutela degli animali in quanto esseri senzienti, è possibile invocare lo “stato di necessità” nel caso di un’eventuale richiesta d’indennizzo da parte del proprietario del veicolo», risponde l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dello Sportello legale dell’Oipa. «Tuttavia, è sempre consigliabile prima di tutto contattare immediatamente la forza pubblica e, al fine di contestare una responsabilità al detentore dell’animale, avere testimoni e prove come foto e video per dimostrare la necessità d’intervenire per salvare una vita».

Approfondimento a cura dello Sportello legale dell’Oipa

Il trasporto di un animale da compagnia è disciplinato dal Codice della strada, che prevede il dovere di custodirlo in un trasportino omologato o nel vano posteriore del veicolo, in modo da separarlo dal conducente ed evitare qualsiasi pericolo mentre si guida.
Lasciare un animale in auto quando fa caldo, anche per poco tempo, è vietato poiché pericoloso per lo stesso animale e dunque vietato dalla legge.
Molti Regolamenti comunali per la tutela ed il benessere degli animali prevedono il divieto di detenzione all’interno del veicolo come, per esempio, il Regolamento di Roma Capitale, il cui articolo 8 prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi”. In caso di violazione, scatta una sanzione pecuniaria elevata, da euro 200 a 500 euro.
Tenere un animale in un veicolo fermo al caldo può anche configurare una responsabilità penale per detenzione incompatibile e produttiva di gravi sofferenze.
Diversi sono precedenti in tal senso, che hanno comportato condanne da parte dei giudici: così, per esempio, la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 14250 del 2014 ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale nei confronti di due soggetti alla pena di 1.100 euro di ammenda ciascuno per la violazione dell’art. 727 del Codice penale (Abbandono e detenzione incompatibile di un animale). Secondo la ricostruzione dei fatti, gli agenti di polizia municipale erano stati contattati da alcuni cittadini per la presenza di un beagle in un’autovettura con temperatura esterna di 30 gradi. L’abbaiare del cane sofferente aveva attirato i passanti che, correttamente, hanno subito contattato le forze dell’ordine.
Ancora, la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 175 del 2008, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per aver lasciato il proprio cane nell’automobile parcheggiata al sole a una temperatura elevatissima. I giudici, confermando l’orientamento prevalente, hanno ritenuto responsabile il soggetto anche in assenza della volontà d’infierire sull’animale o di lesioni, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.

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