La “detenzione” di animali domestici La legge che disciplina i regolamenti condominiali è la n. 220 del 2012, riforma delle precedenti normative in materia. La più importante novità di questa legge in relazione agli animali domestici è che nessun regolamento condominiale può vietare al condomino di tenere un animale domestico nel proprio appartamento. La legge però non è chiara su cosa si intenda esattamente per “animale domestico”. Nessuno ha dubbi che cani, gatti o canarini rientrino in questa categoria ma che dire di conigli, furetti o persino ragni e serpenti, sempre più di moda negli ultimi anni? Il regolamento condominiale potrebbe vietare ad esempio il possesso di animali esotici, non considerandoli animali domestici. Se un serpente però può essere chiaramente identificato come animale esotico, classificare un furetto potrebbe invece essere più difficile. L’unico caso in cui è possibile vietare la detenzione di animali domestici è quando il condomino è in un appartamento in affitto. Il proprietario dell’appartamento in questo caso può inserire nel contratto di affitto questo divieto. Questo chiaramente però riguarda il contratto tra inquilino e proprietario, e non il condominio. La presenza di animali in un condominio deve essere in ogni caso regolamentata per rispettare spazi e diritti di tutti. L’allontanamento di un animale domestico è possibile solo in condizioni specifiche che si verificano di rado, legate ad un rischio per l’igiene o a patologie dell’animale, che devono essere verificate e documentate dall’Asl o da veterinari privati. Le regole da rispettare Il fatto di poter detenere animali domestici non esenta nessuno dal rispettare gli altri condomini e le parti comuni dell’edificio. Il proprietario è tenuto a vigilare sul proprio animale per accertarsi che non faccia danni agli altri né alle strutture. Questo comprende anche evitare che sporchi e nell’eventualità che ciò accada rimediare il più velocemente possibile. E’ buona abitudine quindi portare sempre con sé paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Nessun regolamento condominiale può vietare agli animali domestici l’accesso alle parti comuni, nemmeno ad aree limitate come possono essere gli ascensori. Qualsiasi delibera condominiale che imponga divieti di questo tipo può essere impugnata e presentata davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni. I giorni vengono conteggiati dalla data della delibera se il proprietario dell’animale era presente e contrario all’assemblea condominiale, mentre se era assente il conto parte dalla ricezione della comunicazione. Se inoltre l’argomento non era stato inserito nell’ordine del giorno, ma è stato trattato ad esempio nel punto “Varie ed eventuali” non c’è nemmeno la necessità di ricorrere al giudice: la decisione è già nulla di per sé. La legge infatti impone che le delibere che vanno a limitare la libertà degli animali domestici vadano inserite in maniera chiara e specifica nell’ordine del giorno. Se questo non è stato fatto quindi è sufficiente inviare una lettera raccomandata all’amministratore ricordandogli che la decisione non ha validità legale ed è quindi nulla. Questa libertà di accesso degli animali nelle parti comuni è soggetta a delle regole. I cani ad esempio vanno sempre tenuti al guinzaglio quando circolano in queste zone. Attenzione però al tipo di guinzaglio: non dev’essere più lungo di 1,5 metri, il che esclude tutti i guinzagli allungabili a meno che non siano bloccati ad una lunghezza minore. Il proprietario del cane deve sempre portare con sé la museruola per utilizzarla in caso di necessità. Andrebbe comunque sempre fatta indossare all’animale in situazioni a rischio, come all’interno di un ascensore. Chiunque abbia un cane infatti sa che in spazi così ristretti anche l’animale più tranquillo del mondo potrebbe sentirsi minacciato da persone che involontariamente invadono il suo spazio e reagire di conseguenza.