L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che il sistema di promozione utilizzato dalla societa’ Lyoness Italia per diffondere fra i consumatori una formula di acquisto di beni con cashback (ovvero con la restituzione di una percentuale del denaro speso presso gli esercenti convenzionati) e’ “scorretto in quanto integra un sistema dalle caratteristiche piramidali, fattispecie annoverata dal Codice del Consumo tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli“.
Lo rileva l’Antitrust in una nota spiegando che il procedimento avviato si e’ concluso con una sanzione complessiva di 3,2 milioni alla societa’. Per l’Authority, il sistema di promozione utilizzando il pretesto del descritto vantaggio degli acquisti con cashback si sostanzia in realta’ nel reclutamento di un numero elevato di consumatori ai quali viene richiesto, dopo aver assunto la veste di incaricato alle vendite, di pagare una fee di ingresso particolarmente elevata per accedere al primo livello commissionale (pari a 2.400 euro) e iniziare la “carriera” come Lyconet Premium Marketer. Successivamente, essi devono reclutare altri consumatori, nonche’ effettuare ulteriori versamenti per confermare e progredire nella “carriera”.
L’istruttoria svolta ha consentito di appurare che la possibilita’ di ottenere uno sconto differito sugli acquisti sotto forma di cashback costituisce in realta’ un aspetto secondario del volume economico generato dal sistema Lyoness (pari a circa 1/6 dei ricavi complessivi). Infatti, il conseguimento di elevati livelli di Shopping Points – il meccanismo di remunerazione del piano di compensazione – e’ in sostanza possibile solo con versamenti di somme di denaro da parte dei consumatori aderenti o da parte dei soggetti da questi ultimi reclutati.
Da quanto emerso, numerose decine di migliaia di consumatori hanno versato le predette somme di denaro per entrare, partecipare e rimanere nel sistema e solo pochissimi soggetti sono effettivamente riusciti a conseguire posizioni rilevanti.
L’Autorita’ ha inoltre accertato – spiega la nota – le modalita’ ingannevoli con le quali sono prospettate le caratteristiche, i termini e le condizioni del sistema di promozione Lyoness, aspetti non adeguatamente chiariti sia sui siti internet che negli eventi promozionali, nonche’ l’assenza in detti siti internet di talune informazioni essenziali richieste nelle vendite a distanza, quali quelle sulle modalita’ di trattamento dei reclami, sul diritto di recesso e sul foro competente.
Pertanto, alla luce delle numerose evidenze raccolte anche grazie alla collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, l’Autorita’ ha concluso il procedimento comminando una sanzione complessiva di 3,2 milioni.
(AGI)