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Obbligo Green Pass Tribunale di Firenze:”scatta il risarcimento in caso di richiesta illegittima”

Richieste del green pass da parte di aziende ed enti pubblici, se non previste dalla legge, determinano condotte illegittime e abusive

Secondo l’azienda, il green pass rientrava tra le misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa sulla “tutela delle condizioni di lavoro” (

La prima sentenza è del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, del 3 marzo, pubblicata il 4 marzo, Giudice Dott.ssa Davia, che condanna una società al pagamento di oltre 4000 euro per aver richiesto illegittimamente, ad agosto 2021, ad un’addetta piscina presso il club di Firenze Rovezzano, per due volte il green pass.

L’addetta aveva fatto presente che il green pass non era citato nelle norme in materia di lavoro, ma l’azienda, dopo aver segnalato la mancata esibizione del certificato verde il 7 e il 9 agosto, ha inviato a tutti i suoi dipendenti una comunicazione con la richiesta di green pass ed ha sospeso l’addetta alle piscine.

Infatti, il giorno 7 del mese di agosto, come ogni mattina, la donna si era recata al lavoro ma non era riuscita ad entrare nel club perché le avevano chiesto il green pass all’ingresso: solo trentasei ore dopo la società ha inviato una comunicazione con cui avvisava di esigere il certificato verde da tutti i dipendenti e i collaboratori.

Secondo l’azienda, il green pass rientrava tra le misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa sulla “tutela delle condizioni di lavoro” (art.2087 del codice civile), ma il Tribunale ha sancito l’illegittimità della richiesta.

Peraltro, l’articolo 9 bis del decreto legge 52/2021 impone il possesso del lasciapassare verde ai frequentatori delle piscine soltanto per le attività al chiuso, mentre l’obbligo di green pass sarebbe scattato soltanto in seguito con il decreto legge 105/21.

Se non previsto espressamente da una norma, quindi, un’azienda o un ente non può interpretare l’articolo 2087 a proprio piacimento inserendo l’obbligo di green pass. La condotta, infatti, configura un illecito che determina un risarcimento danni.

Nel caso specifico, il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un risarcimento pari ad euro 1912,81 più rivalutazione, per il periodo intercorrente tra la sospensione e l’obbligo normativo con decorrenza 15 ottobre, euro 1850 per le competenze legali oltre a iva, cassa previdenza avvocati e rimborsi e ai 49 euro del contributo unificato.

Si tratta di un orientamento nuovo che apre la strada a possibili numerosissime azioni giudiziarie di risarcimento danni, considerate le tante richieste illegittime di green pass nei mesi scorsi…continua su 

 

Fonte https://www.eventiavversinews.it

 

 

 

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