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Sanzioni più aspre per il bagarinaggio online: si paga fino a 180 mila euro

L’ obiettivo dell’Italia è quello di neutralizzare i software usati per acquistare sul web i biglietti di concerti ed eventi di ogni genere, in particolare le organizzazioni che utilizzano i cosiddetti bot, programmi che comprano i ticket sul mercato

Nuove leggi (e più severe) contro il bagarinaggio online, fenomeno molto diffuso nell’epoca digitale. L’ obiettivo dell’Italia è quello di neutralizzare i software usati per acquistare sul web i biglietti di concerti ed eventi di ogni genere, in particolare le organizzazioni che utilizzano i cosiddetti bot, programmi che comprano i ticket sul mercato primario per rivenderli su quello secondario.

Le sanzioni sono state inasprite e oggi si aggirano da 5 mila fino a 180 mila euro, con la rimozione dalla rete dei contenuti incriminati. Nei casi più gravi i siti di secondary ticketing potranno essere oscurati. A introdurre la novità è il decreto attuativo della legge 232/16, appena emanato dal Mef. Nessuna sanzione per i bagarini in carne ed ossa, purché agiscano “in modalità occasionale e senza finalità commerciali”.

Questo nuovo provvedimento stabilisce che i titolari di biglietterie automatizzate online debbano garantire che le proprie piattaforme siano in grado di distinguere se ad acquistare i biglietti siano persone fisiche o bot. I siti, oltre a riconoscere l’acquirente, dovranno impedire lo shopping da parte dei software. Entro fine agosto l’Agenzia delle Entrate, insieme all’Agcom, fisserà le specifiche tecniche per realizzare sistemi informatici sicuri, di cui i rivenditori del mercato primario dovranno dotarsi. Spetterà sempre all’Agenzia delle Entrate rilasciare alle piattaforme un riconoscimento d’idoneità che attesti la presenza di meccanismi contro i bot.

Il cosiddetto bagarinaggio online è un fenomeno che si basa sulla brama dei fan di accaparrarsi i biglietti di grandi eventi musicali o sportivi, anche se in percentuale minore, a qualsiasi costo. Oggi in Italia a gestire il mercato primario è Ticketone: la piattaforma, in base a un accordo concluso del 2002 con i maggiori organizzatori di concerti, è titolare di un’esclusiva online e mette in vendita i biglietti delle manifestazioni principali, i cosiddetti “hot event”, ai prezzi fissati dagli organizzatori in accordo con i musicisti.

Gli stessi ticket degli show più gettonati, che sul canale ufficiale vanno sold out nel giro di pochi minuti, vengono proposti in parallelo da siti specializzati (come Viagogo, Seatwave e Ticketbis) a prezzi spropositati, anche dieci volte il valore del biglietto. Sfruttando l’eccesso di domanda rispetto all’offerta di tagliandi, si alimenta così un vero e proprio mercato secondario, molto fiorente, con cifre da capogiro. Un business nato in rete che all’estero, in Paesi come Regno Unito, Belgio e Usa, è già sanzionato dal 2013. In Italia finora è ancora lecito: non esistono norme infatti che vietano ai privati di rivendere i biglietti acquistati dai canali ufficiali. Una lacuna normativa che dà adito a una valanga di raggiri.

Chi compra sui siti di secondary ticketing, oltre a spendere cifre considerevoli, spesso è vittima di imbrogli. Nel corso dell’acquisto sui portali di bagarinaggio infatti possono apparire finestre o messaggi ingannevoli che mettono fretta all’utente facendogli credere che i biglietti siano in esaurimento, in alcuni casi addirittura “prima dell’inizio  della vendita ufficiale” come si legge nel “Libro bianco sul Secondary Ticketing” realizzato dalla Siae. 

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