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Arriva la nuova Cig d’emergenza: ecco chi può fare domanda e come funziona

Servizioammortizzatori sociali

Pronte le prime indicazioni dell’Inps: la causale specifica è «Covid-19 nazionale». Il nuovo ammortizzatore può essere richiesto dalle imprese industriali. La domanda è retroattiva

di Claudio Tucci

23 marzo 2020


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2′ di lettura

Arriva la nuova cassa integrazione ordinaria d’emergenza con causale specifica «Covid-19 nazionale»; il nuovo ammortizzatore può essere richiesto praticamente da tutte le imprese industriali. La domanda è retroattiva, vale a dire può essere presentata per periodi (di sospensione o riduzione dell’attività, ndr) decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Le prime indicazioni operative sugli strumenti messi in campo dal Dl 18 arrivano dall’Inps.

Come fare domanda
Procediamo con ordine. Nel presentare la domanda, l’Inps chiarisce che le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’impresa non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma
solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Termini di presentazione
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Dalla “vecchia” alla nuova cassa
La richiesta del nuovo sussidio può essere fatta anche se il datore ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale «Emergenza COVID-19 nazionale», infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita.

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Istruttoria “light”
In base al Dl, la procedura per accedere al nuovo strumento è piuttosto light. Intanto, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. Non si tiene, poi, conto dei seguenti limiti: a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile; b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; c) limite di 1/3 delle ore lavorabili. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. E ancora: non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Fonte

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