
L’Autorità ha pubblicato le specifiche per la sospensione delle fatture: dieci domande e risposte per capire come muoversi
di Celestina Dominelli
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Il governo ha deciso la sospensione temporanea fino al 30 aprile delle bollette luce, gas, acqua e rifiuti, per gli 11 Comuni dell’ex zona rossa, vale a dire le aree colpite per prime dall’emergenza coronavirus. E, mercoledì 18 marzo, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), presieduta da Stefano Besseghini, ha approvato la delibera con cui si fissano le modalità dello stop temporaneo per quell’area e i criteri per la rateizzazione. Ecco tutto quello che bisogna fare per usufruire degli effetti della misura prevista dal decreto legge 9 del 2020.
1- Come scatta la sospensione temporanea delle bollette?
La sospensione temporanea delle bollette per gli undici Comuni è automatica. In sostanza, lo stop scatterà per le fatture di luce, gas, acqua e rifiuti delle aree interessate dal decreto legge. Per agevolare il lettore, le ricordiamo: dieci amministrazioni in Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e una in Veneto (Vo’). La sospensione temporanea fino al 30 aprile (che include anche le bollette relative ai consumi generati fino a quella data anche se emesse dopo) vale solo e soltanto per questi undici Comuni.
2 – Le fatture si possono pagare anche se si risiede nell’ex zona rossa?
Se si è nelle condizioni di poter continuare a pagare, anche in considerazione delle limitazioni di spostamento, è assolutamente consigliato proseguire secondo i ritmi di pagamento abituali. Anche il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, si è espresso in tal senso, dopo aver ricordato che, passata l’emergenza, si dovranno pagare le bollette sospese: «Ciascuno dei cittadini degli 11 Comuni valuti individualmente se fruire della possibilità di sospensione prevista dalla nostra delibera oppure effettuare i pagamenti secondo le proprie abitudini. Anche contribuire all’ordinato funzionamento dei servizi pubblici locali è un importante atto di solidarietà».
3- Cosa bisogna fare per non avvalersi della sospensione?
Il cliente finale/utente non vuole beneficiare della sospensione temporanea disposta dal decreto legge del governo. In questo caso, chiarisce la delibera approvata dall’Arera, la volontà del consumatore deve essere manifestata per iscritto, o secondo altra modalità che ne consenta la documentazione. È possibile, dunque, richiedere ai venditori di luce e gas, ai gestori del settore idrico agli esercenti l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti (rifiuti), di saldare le bollettte entro i normali termini di pagamento.
4- È possibile rateizzare gli importi sospesi?
L’Arera precisa nella stessa delibera che gli operatori devono prevedere a rateizzare automaticamente gli importi, i cui pagamenti siano stati sospesi «senza discriminazione e senza applicare interessi a carico degli utenti finali». Prima, però, dovranno inviare ai soggetti interessati una dettagliata informativa sulle modalità di esercizio dei loro diritti e secondo un piano che sarà successivamente comunicato al cliente/utente finale, insieme alla facoltà per i consumatori di provvedere al pagamento senza rateizzazione e alle eventuali condizioni migliorative per lo stesso cliente/utente finale offerte dall’operatore.












