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Cosa sapere per chiedere quota 100

Cosa sapere per chiedere quota 100

 (Afp)

 Pensioni 

Entra in vigore oggi il decreto legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, che introduce il diritto alla pensione anticipata con Quota 100, l’estensione di “opzione donna”, la proroga dell’Ape sociale, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci e il riscatto della laurea agevolato.

La Fondazione studi consulenti del lavoro ha raccolto le prime ‘FAQ’ sulle numerose misure. Eccole. 

No. Quota 100 è un accesso anticipato a pensione di natura facoltativa, opzionato dal lavoratore senza alcun obbligo. Rimangono sempre accessibili gli accessi ordinari a pensione della Riforma Monti-Fornero (art. 24, L. 214/2011), vale a dire la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva (anticipata). 

I requisiti sono due: anagrafico e contributivo e devono essere posseduti entrambi dal richiedente. Quello anagrafico è pari a 62 anni di età; quello contributivo a 38 anni di contributi. Una volta perfezionati entrambi, il soggetto dovrà attendere una finestra prima della decorrenza vera e propria della pensione. Prima della decorrenza della pensione il richiedente dovrà anche cessare l’attività lavorativa dipendente. 

No. Bisogna possedere almeno con 62 anni di età e 38 anni di contributi; il totale di 100 non può essere raggiunto con altre combinazioni numeriche. Gli assicurati possono ovviamente anche avere più di 62 anni di età e di 38 anni di contributi al momento della richiesta. 

No. Quota 100 è un accesso sperimentale con possibilità di accesso a tale forma di pensionamento solo nel triennio 2019-2021. Dunque, possono accedere, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2018 o coloro che li matureranno entro la fine del triennio 2019-2021. 

Sì. Il testo del decreto non esclude la contribuzione figurativa e l’articolo 22 della Legge n.153/1969 dispone un requisito generalizzato per le pensioni di anzianità contributiva di 35 anni di contribuzione effettiva (escludendo quindi sia i contributi da disoccupazione che quelli da malattia).

No. Anche se per la decorrenza della pensione è sufficiente la cessazione dal rapporto di lavoro subordinato, Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l’assegno pensionistico e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR) nel limite annuale di 5.000 euro lordi annui. 

Le finestre mobili di differimento decorrono dal momento della maturazione dell’ultimo requisito dei due richiesti. Nel settore privato, per chi avrà maturato i requisiti entro la fine del 2018, l’accesso materiale sarà consentito ad aprile 2019. Nel settore pubblico la maturazione delle condizioni richieste entro la data di entrata in vigore del provvedimento consentirà la percezione dell’assegno non prima di agosto 2019. Maturando, invece, il requisito dal 01.01.2019 i 3 mesi (settore privato) o i 6 mesi (settore pubblico) decorreranno in modo prospettico dal mese di maturazione dei requisiti. Nel comparto scolastico si continuano a seguire le regole peculiari del D.Lgs. n.449/1997 per non compromettere la continuità dell’anno scolastico/accademico. 

Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 ne’ passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Evidentemente, qualora l’assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione piu’ alta, ma non si puo’ parlare di una penalizzazione in senso stretto. 

L’art. 14, c. 9, del decreto legge n. 4/2019 prevede che la prestazione di isopensione, così come quella dell’assegno straordinario ‘classico’, erogabile dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al D.Lgs. n.148/2015, non possa essere erogata direttamente puntando all’ingresso in Quota 100. Se tuttavia il soggetto decidesse di interrompere la fruizione dell’assegno o dell’isopensione richiedendo Quota 100, tale diritto soggettivo rimane da lui esercitabile non essendo esplicitamente inibito, ferma restando la decadenza dalla prestazione di accompagnamento alla pensione.

No, questo riscatto sperimentale (richiedibile solo dal 2019 al 2021) si applica solo per periodi scoperti da contributi, non sottoposti ad alcun obbligo di contribuzione.

La formula “economica” del riscatto di laurea viene prevista in modo stabile nel nostro ordinamento e può essere richiesta per ottenere l’accreditamento della contribuzione, ai fini del diritto e della misura, solo da soggetti che abbiano meno di 45 anni di età e per periodi di competenza del metodo contributivo (non prima del 01.01.1996). Visto il limite anagrafico questa modalità è incompatibile con Quota 100, che chiude la sua sperimentazione nel 2021: anno entro il quale va compiuto il requisito anagrafico di 62 anni.

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