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Dai beneficiari alla soglia di reddito, l’abc del decreto sul taglio del cuneo fiscale

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Il Senato ha approvato il decreto legge in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. La Camera esaminerà il provvedimento il 25 marzo

5 marzo 2020


L’aula della Camera esaminerà il decreto legge il 25 marzo (foto Agf)

2′ di lettura

L’Aula del Senato ha approvato il decreto legge in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il testo per il taglio del costo del lavoro, approvato a Palazzo Madama con 130 voti a favore, nessun contrario passa alla Camera. L’opposizione, che ha contestato alla maggioranza di non aver accolto nessuna delle proprie proposte, si è astenuta in blocco. L’aula della Camera esaminerà il decreto legge il 25 marzo, subito dopo il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Consiglio europeo. Il provvedimento è in vigore dal 6 febbraio.

Che cos’è il cuneo fiscale
Il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributisociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore.

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti
Il provvedimento che ha ottenuto il via livera del Senato prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati. Il trattamento integrativo spettante viene determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell’anno 2020. I sostituti d’imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l’ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere recuperatodai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione.

La soglia di reddito
Il trattamento integrativo spetta solo se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020. Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 (da cui deriva un importo limitato a 600 euro per lo stesso anno 2020).

Il costo dell’operazione
La relazione tecnica stima un effetto di maggiore spesa pubblica, in termini di indebitamento netto, pari 6.628 milioni di euro nel 2020 e 13.256 milioni a decorrere dal 2021.

Fonte

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