Tra le principali novità la definizione di comportamenti a rischio non solo nelle fasi a valle della filiera e cioè nel commercio ma anche a monte a partire dalle condizioni di allevamento degli animali o anche nell’uso di prodotti chimici in campo
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Approda in Consiglio dei ministri il Ddl di riforma dei reati agroalimentari. Tra le principali novità, l’introduzione del reato di “agropirateria”, il concetto di tutela del patrimonio agroalimentare (inserito nel codice penale come nuovo bene giuridico meritevole di tutela), la definizione di comportamenti a rischio non solo nelle fasi a valle della filiera e cioè nel commercio ma anche a monte a partire dalle condizioni di allevamento degli animali o anche nell’uso di prodotti chimici in campo.
Tutela della salute e delle imprese
Si tratta di un disegno di legge ampio ed organico che modifica, integrandolo, il codice penale e interviene anche sulle moltemplici leggi complementari che sulla materia si sono sovrapposte negli anni.
La linea di azione resta duplice e contempla da un lato la tutela della salute e dall’altro la tutela dell’ordine economico. L’obiettivo infatti è anche quello di tutelare le imprese che operano nel rispetto delle norme dalla concorrenza sleale di chi invece aggira le regole.
Al via il reato di agropirateria
Tra le novità principali l’introduzione del reato di agropirateria che presuppone un concetto di organizzazione e tratteggia una sorta di associazione a delinquere di stampo “agrimafioso”. Ma importante è anche la prevista revisione del reato di frode che in passato era legato alla consegna materiale del prodotto mentre invece in futuro sarà allargato anche ad attività realizzate in fasi precedenti come il ricorso a segni distintivi con indicazioni false e ingannevoli. Sotto questo profilo saranno specificamente sanzionati i casi di “falso biologico” e di falsa indicazione d’origine.
Le sanzioni
Sempre in tema di agropirateria sono introdotti elementi sanzionatori e dissuasivi che aggrediscono il patrimonio dell’imprenditore che realizza alterazioni delle caratteristiche merceologiche del prodotto. Viene predisposta in sostanza una rete di protezione che si rendeva necessaria perché contro la contraffazione esiste una cornice di regole che tutela i prodotti Dop e Igp ma non i prodotti convenzionali.
Le responsabilità dell’imprenditore
Tra le novità di rilievo del ddl anche una serie di profili che rimandano alla responsabilità della persona giuridica. In particolare, vengono definite le condizioni che esimono l’imprenditore dalla responsabilità penale e amministrativa e che richiedono la dimostrazione da parte del titolare dell’impresa di aver tenuto ogni condotta necessaria a evitare rischi, dalla certificazione dell’origine a quella della tracciabilità fino alla verifica delle informazioni in etichetta. Tutti temi che poi nelle organizzazioni di maggiori dimensioni investono anche il capitolo del sistema di deleghe per capire chi effettivamente esercita il potere organizzativo.