Nel passaggio a Montecitorio, il testo si è appesantito di altri 5 decreti attuativi, oltre i 7 già nel testo del consiglio dei ministri
di Andrea Marini
Nel passaggio a Montecitorio, il testo si è appesantito di altri 5 decreti attuativi, oltre i 7 già nel testo del consiglio dei ministri
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Il decreto Liquidità ha ricevuto il via libera della Camera lo scorso 27 maggio. La misura, che fa parte di quel pacchetto di (finora) 8 decreti varati per far fronte all’emergenza (sanitaria ed economica) del coronavirus, è arrivato “blindato” al Senato, dove dovrebbe ottenere l’ok definitivo prima del fine settimana (scade il 7 giugno). Nel passaggio a Montecitorio, si è appesantito di altri 5 decreti attuativi, oltre i 7 già previsti nel testo varato dal consiglio dei ministri.
Le due abrogazioni del decreto Rilancio
Il decreto Liquidità è stato approvato dal governo a inizio aprile e presentato alla Camera l’8 di quel mese. In realtà, i decreti attuativi previsti nel testo approvato dal consiglio dei ministri erano 9, ma due sono nel frattempo decaduti in quanto inseriti all’interno di articoli abrogati dal decreto Rilancio (entrato il vigore il 19 maggio e anch’esso in corso di conversione). Quest ultimi riguardavano l’attuazione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e la remunerazione riconosciute alle strutture sanitarie impegnate nell’emergenza Covid-19.
Fondo per le coop edilizie
Il nuovo comma 2-quater all’articolo 12 del decreto Liquidità, introdotto nel testo approvato dalla Camera il 27 maggio, affida a un regolamento, adottato con decreto del ministro dell’Economia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il compito di individuare le modalità di attuazione dell’estensione dei benefici del Fondo di garanzia per i mutui alle cooperative edilizie e, in particolare, quelle relative all’individuazione della quota di mutuo da sospendere.
Le operazioni di microcredito
In riferimento al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese la Camera ha specificato che sarà un decreto del ministro dell’Economia che dovrà apportare delle modifiche normative per elevare da 25 mila euro a 40 mila euro l’importo massimo delle operazioni di micro credito.
Le funivie
L’articolo 14-ter, introdotto dalla Camera, stabilisce la proroga di dodici mesi per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti a fune per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico e dispone che per il 2020 non sia obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche ed alle prove periodiche. Le procedure per l’attuazione sono stabilite con regolamento adottato con decreto del ministro delle Infrastrutture, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.