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Decreto liquidità, si può avviare la richiesta del prestito alle banche

Le istruzioni Abi

Pronta la circolare Abi che spiega alle filiali le modalità. Intanto si avviano le istruttoria, ma per poter erogare bisogna attendere il via libera della Ue

di Laura Serafini

9 aprile 2020

 

Le filiali degli istituti di credito hanno ricevuto questa mattina la circolare dell’Associazione bancaria italiana che chiarisce le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte di Sace e del fondo di garanzia per le Pmi.

Si può presentare subito la richiesta alla banca
Ci si può dunque rivolgere subito alla banca per avviare le pratiche, meglio al momento in via remota se non ci sono particolari difficoltà o, in alternativa, telefonando e prendendo un appuntamento per recarsi in filiale. La pratica comincia a essere istruita anche se, va ricordato, fino a quando il decreto Liquidità non sarà passato al vaglio della Commissione europea anche le istruttorie più veloci, come quelle per gli importi fino a 25 mila euro garantiti al 100 per cento, non potranno consentire la concessione del finanziamento.

Serve un decreto ministeriale per le imprese oltre 1,5 miliardi di ricavi
La circolare chiarisce che per le garanzie di Sace su finanziamenti ad aziende con fatturato superiore a 1,5 miliardi “il rilascio della copertura è decisa con decreto del ministero dell’Economia, sentito il ministro dello Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria di Sace”. Questo vuol dire che le erogazioni per imprese di medio-grande dimensione dovranno passare da un’ulteriore percorso autorizzativo che richiede tempo.

Altro aspetto, che in verità emerge anche dal testo di legge, è che un decreto del ministero dell’Economia può disciplinare “ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi”. Per calcolare il limite massimo garantito (90 per cento fino al fatturato 1,5 miliardi, 80 per cento tra 1,5 e 5 miliardi e 70 per cento sopra 5 miliardi) e pari a 25% del fatturato 2019 o al doppio dei costi dell’impresa, “si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e ai costi del personale (vale il valore maggiore) sostenuto in Italia da parte dell’impresa, ovvero su base consolidata se l’impresa appartiene a un gruppo”. Tra i limiti imposti a chi accede alle garanzia il divieto di distribuire i dividendi o riacquistare azioni proprie nel 2020 e la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Tasso agevolato anche per chi accede alla garanzia Sace
Per quanto riguarda il costo del finanziamento (che si aggiunge al costo della garanzia Sace, pari a 0,25% nel primo anno per le Pmi e 0,5% per le aziende più grandi) esso deve essere inferiore al tasso applicato dalla banca senza la copertura della garanzia e questo deve essere “documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa banca”. Il minor costo deve essere almeno uguale “al minor costo” tre la condizioni di mercato senza garanzia e “il costo effettivamente applicato all’impresa”.
Per quanto riguarda le garanzie del fondo per le Pmi, alle coperture al 100 per cento sono ammesse anche persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni danneggiate dal Covid-19 (danno da attestare con autocertificazione) fino a 25% del valore dei ricavi. In questo caso è previsto un tasso che deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. La garanzia in questo caso è gratuita le a banca “può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del fondo”. La garanzia può essere in via più generale richiesta anche per finanziamenti già erogati in data successiva al 31 gennaio e da non oltre tre mesi dalla data di richiesta. In questo caso il tasso di interesse viene ridotto.

Sottoscrizione contratti in modo semplificato attraverso le mail
Il decreto consente alle banche di avvalersi, solo per questa fase di emergenza, di strumenti semplificati per la sottoscrizione dei contratti in modalità remota. La norma attribuisce “al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta, sia l’efficacia probatoria”. Dunque può essere usata la mera posta elettronica non certificata (dunque non necessariamente la Pec) , anche se poi si richiedere di allegare “copia di un documento di riconoscimento” e che si faccia riferimento “a un contratto identificabile in modo certo” ed esso sia “conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità”. É previsto inoltre anche un regime speciale sia per la consegna del contratto da parte dell’intermediario sia per il diritto di recesso da parte del cliente.

 

 

 

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