Arriva alla Camera il correttivo al Dl Milleproroghe che salva le spese in contanti dal 1° gennaio scorso al 31 marzo 2020 per ottenere le detrazioni nel 730 del prossimo anno
di Marco Mobili e Giovanni Parente
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2′ di lettura
Arriva la moratoria di tre mesi per i bonus fiscali non tracciati. Il Governo presenta alla Camera l’emendamento al decreto Milleproroghe che fa salve le spese effettuate in contanti dal 1° gennaio scorso al 31 marzo 2020 da quei contribuenti che non hanno rispettato l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (assegni bancari o postali, carte di credito o bancomat). Il rischio per questi soggetti era quello di non vedersi riconoscere gli sconti fiscali nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) del 2021. Il correttivo sarà depositato ora nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera per essere votato nei prossimi giorni.
Le spese interessate
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per ottenere la detrazione di imposta del 19% in dichiarazione riguarda le spese mediche (ad eccezione di quelle in convenzione) , quelle per l’iscrizione dei ragazzi per le attività sportive, gli affitti per gli studenti fuori sede, quelle per istruzione secondaria e universitaria, quelle funebri o per le badanti.
Il differimento di tre mesi è stato voluto dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri (Pd), per venire incontro alle richieste della Consulta dei Caf preoccupata dell’entrata in vigore del nuovo obbligo senza la necessaria informazione e preparazione di contribuenti e strutture.
Le spese sanitarie escluse
Restano comunque espressamente escluse dalla stretta sui pagamenti in contanti le «spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Le modalità di pagamento
Quindi, una volta approvato l’emendamento ed entrata in vigore la legge di conversione, dal 1° aprile 2020 bisognerà pagare le spese interessate dalla stretta sul contante con «versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». In pratica, saranno considerati validi anche i pagamenti con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.











