Ill.mo Sig. Ministro,
pur prendendo atto dei numerosi provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Governo in relazione all’emergenza COVID-19, alcuni dei quali diretti a sostenere la liquidità e il prosieguo delle attività imprenditoriali, professionali e degli enti del terzo settore, non possiamo esimerci da evidenziare che quanto fatto è ancora troppo poco, soprattutto con riferimento ai professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Constatiamo, anzi, ancora una volta come, in particolare, la nostra categoria professionale sia costantemente ignorata ed elevata ad “essenziale” solo nel momento del bisogno.
Siamo sempre stati pronti a far sentire la nostra voce presentando, anche con le altre sigle sindacali, emendamenti e proposte a tutela dei Commercialisti e del tessuto imprenditoriale del Paese, ribadendo, se ancora ve ne fosse bisogno, la funzione sociale della nostra categoria, da sempre a sostegno delle imprese, degli imprenditori, delle famiglie e dei privati cittadini.
Anche oggi, nel pieno dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il Paese, da nord a sud, affossati sia dagli adempimenti ordinari che dai nuovi adempimenti introdotti nell’attuale fase emergenziale (palesemente mal gestiti nei tempi e nelle infrastrutture, come dimostrato dal caos informatico collegato al Bonus di 600 euro), in ottica propositiva, Vi sottoponiamo le nostre istanze, chiedendo di essere ascoltati ed interpellati nell’auspicio che il Governo e il Parlamento possano cogliere l’importanza delle proposte formulate, in ossequio al principio di equità, certezza del diritto, di legittimo affidamento e buona fede, sanciti dalla Costituzione e richiamati dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.
Di seguito le proposte che le nostra Associazioni ritengono utile formulare al fine di cercare di dare un segnale di vicinanza ai nostri colleghi che vivono e soprattutto vivranno anche alla fine dell’emergenza sanitaria sulla propria pelle le conseguenze di una crisi economica senza eguali.
- Credito imposta per l’acquisto e l’uso dei software gestionali
Ad oggi, ci duole constatare che il Decreto Cura Italia e il seguente Decreto Liquidità hanno di fatto escluso dall’agevolazione “credito di imposta per locazioni” la nostra categoria professionale e il cui reinserimento è già stato richiesto dalle proposte fatte dai Sindacati di categoria in un documento Unico. Vi ricordiamo, con tale missiva se mai fosse necessario, che la nostra categoria ha continuato a svolgere la propria attività in quanto ritenuta essenziale dai vari DPCM. L’operatività in molti casi è stata garantita anche/solo grazie allo strumento dello Smart Working, per lo svolgimento del quale abbiamo dovuto trasformare la nostra abitazione e quella dei nostri collaboratori e dipendenti in studio professionale, sostenendo investimenti imprevisti.
Uno degli strumenti fondamentali (al pari del negozio o della bottega per i commercianti) per svolgere la nostra attività è senza alcun dubbio pertanto l’utilizzo di c.d. software gestionali ERP (che consentono, oltre al resto, di organizzare e gestire al meglio attività amministrative e gestionali come, a titolo esemplificativo, una corretta tenuta delle scritture contabili dei clienti, la gestione dei flussi telematici collegati alla fatturazione elettronica, la predisposizione e l’invio telematico di comunicazioni e dichiarazioni fiscali, ecc.). Riteniamo quindi imprescindibile prevedere una misura, analoga a quanto previsto nell’art. 65 del Decreto Cura Italia, a sostegno dei Commercialisti, la cui attività è stata ritenuta essenziale per il sistema Italia secondo i DPCM di marzo, che hanno continuato a garantire il proprio sostegno alle imprese e alla collettività.
La nostra proposta, pertanto, si concretizza nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100% dei costi sostenuti nel 2020 per l’acquisto o l’uso dei software gestionali e dei servizi di banche dati.
TESTO NORMATIVO PROPOSTO
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed esercenti l’attività professionale, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento dell’ammontare dei costi sostenuti nell’anno 2020 per l’acquisto, per la licenza e per l’implementazione dei software gestionali e dei servizi di banche dati.
- Credito imposta per software e macchine elettroniche portatili che permetta e favorisca il telelavoro agile
I provvedimenti emessi nel corso del mese di marzo chiedono di privilegiare lo strumento del telelavoro agile (c.d. “Smart Working”), evitando gli assembramenti di persone anche all’interno degli studi professionali.
Tale strumento (già inserito in molti accordi di “welfare aziendale”) non trovava una grande applicazione in ambito professionale, soprattutto in relazione agli studi di limitate dimensioni. L’emergenza ha di fatto a costretto moltissimi colleghi ad attrezzarsi, a tempo di record, acquistando macchine elettroniche (portatili, dispositivi mobili, stampanti, strumenti di connessione ad internet, ecc.) e software specializzati per poter continuare l’attività, anche da remoto.
Si propone quindi una misura a sostegno dell’attività professionale della nostra categoria, attività dichiarata essenziale dai DPCM di marzo, che ha continuato a garantire il sostegno alle imprese e alla collettività investendo in tecnologie per rispondere al dettato normativo.
La misura si potrebbe concretizzare in un credito d’imposta pari al 100% dei costi sostenuti nel 2020 per l’acquisto, per la licenza e per l’implementazione di macchine elettroniche e di software che permettano la telecomunicazione o l’accesso da remoto alla rete dello Studio e altri software che hanno permesso o agevolato lo svolgimento dell’attività professionale tramite il telelavoro agile.
TESTO NORMATIVO PROPOSTO
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività professione, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento dell’ammontare dei costi sostenuti nell’anno 2020 per l’acquisto, per la licenza e per l’implementazione di macchine elettroniche di software che permettano la comunicazione web, l’accesso da remoto alla rete che hanno permesso o agevolato lo svolgimento dell’attività tramite il telelavoro agile. III. Diminuzione del costo del lavoro in capo ai professionisti
I professionisti, la cui attività è stata dichiarata essenziale dai DPCM di marzo 2020, hanno continuato a svolgere la propria attività con le difficoltà del caso, pur potendo avvalersi di collaboratori e personale dipendente operanti anche, se non sempre, in telelavoro. È indubbio come il fervore normativo dell’ultimo periodo abbia destabilizzato i nostri clienti, trovando nella nostra categoria un supporto essenziale, che ha saputo guidarli, tramite pareri e soluzioni interpretative.
Pur non essendo destinatari di alcuna misura di sostegno, se non marginale, in un clima di incertezza per l’economia del Paese, con una prevedibile diminuzione della liquidità e della solvibilità dei nostri clienti, abbiamo visto ridurre la capacità produttiva (difficoltà negli spostamenti, tamponata agevolando le ferie del personale e lo smart working) a fronte di un incremento degli adempimenti e della necessità di fornire un supporto rapido e competente ai clienti travolti dal caos normativo. Abbiamo continuato a prestare la nostra attività anche a “ranghi” ridotti non sapendo se e quando la nostra attività potrà essere nuovamente remunerata e, con il personale ridotto al minimo, abbiamo dovuto sopperire, a volte in prima persona, a tutti gli adempimenti.
E’ quindi auspicabile venga riconosciuto, a favore della nostra categoria, una specifica agevolazione che vada a diminuire il cuneo fiscale collegato al “costo del personale” dipendente impiegato durante l’epidemia sanitaria, attraverso una riduzione dell’1,4% dell’aliquota di cui all’art. 16 D.P.R. n. 446/1997 ed uno sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (professionista/studio professionale).
TESTO NORMATIVO PROPOSTO
- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività professionale, considerato che nello svolgimento dell’attività, definita essenziale, durante il periodo di emergenza sanitaria hanno dovuto sottostare alle disposizioni normative e prediligere le ferie per personale subordinato e parasubordinato ovvero lo strumento dello smart working, viene riconosciuta una riduzione del 1,4% dell’aliquota di cui all’art. 16, comma 1, D.P.R. n. 446/1997.
- E’ imposto ai soggetti richiamati al comma 3 del suddetto articolo di adeguare l’aliquota applicabile in base a quanto disposto dal precedente comma.
- Ai datori di lavoro indicati al comma 1 del presente articolo, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, viene riconosciuta una riduzione di 9,19 punti percentuali dei contributi ordinari previdenziali.
- Rinvio applicazione visto conformità per le imposte dirette e modifica del limite per il visto di conformità
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è essenziale eliminare gli adempimenti non necessari ai quali i Dottori Commercialisti sono chiamati ad adempiere ed i contribuenti a sottostare. A nostro avviso è necessario, per favorire un più facile accesso a forme alternative di liquidità, rivedere gli adempimenti propedeutici all’utilizzo dei crediti erariali (IVA, IRES, IRAP) esposti in dichiarazione, indipendentemente dal regime premiale stabilito dai risultati ISA 2019.
In particolare, riprendiamo quanto già più volte osservato dal CNDCEC e dalle associazioni di categorie, ovvero la necessità di posticipare l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, D.L. 124/2019 ovvero di modificare il comma 3 in relazione alla decorrenza di tale disposizione, da portare al 2021.
Inoltre è necessario aumentare l’ammontare oltre al quale risulta necessario l’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare il credito erariale, ammontare attualmente previsto in € 5.000, così da permettere ai contribuenti di continuare a rispettare le scadenze di versamento, sia fiscali che previdenziali.
TESTO NORMATIVO PROPOSTO
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di garantire liquidità al sistema economico:
1.1. all’art. 3 del D. L. n. 124 del 26/10/2019 la data “31/12/2019” è sostituita con “31/12/2020”;
1.2. all’art. 1 del D. Lgs. N. 241 del 9/7/1997 le parole “5.000 euro annui” sono sostituite con “15.000 euro annui”
- Sospensione delle ritenute d’acconto per il secondo trimestre 2020
Garantire la liquidità al sistema, questa sarà la sfida per i prossimi mesi.
Per noi professionisti la crisi di liquidità si manifesterà nelle prossime settimane e proseguirà nei mesi a venire, per effetto della situazione di sofferenza della maggior parte dei nostri clienti. Siamo, pertanto, a chiedere che la facoltà introdotta fino al 31 marzo 2020, mediante l’art. 62, comma 7, D.L. 19/2020, e ampliata alle mensilità di aprile e maggio mediante l’art. 19 del Decreto Liquidità, ai lavoratori autonomi e agli agenti di non essere assoggettati alle ritenute d’acconto previste dagli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/73 da parte del sostituto d’imposta, sia estesa a tutti i professionisti fino almeno al 30 giugno 2020. Ad oggi sono previsti, infatti, limiti di accesso a tale regime derogatorio, ovvero avere avuto compensi non superiori a 400.000 Euro nel periodo di imposta 2019 e non avere spese per lavoro dipendente o assimilato. Estendere tale facoltà, senza alcun limite, almeno per gli incassi dell’intero secondo trimestre, potrebbe garantire alla nostra categoria, ed in generale a tutte i soggetti interessati dalla norma, una iniezione di liquidità importante. Sarebbe questa una facoltà che ogni soggetto potrà decidere se applicare o meno. Nella proposta formulata, Professionisti ed agenti che intendano avvalersi della disposizione dovranno riversare le ritenute non applicate entro il 31 dicembre 2020.
TESTO NORMATIVO PROPOSTO
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di garantire liquidità al sistema economico l’art. 19, D.L. 23/2020 viene sostituito con il seguente:
“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 30 giugno 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”.
- Credito di imposta per le locazioni immobili strumentali
L’art. 65 del Decreto Cura Italia riconosce, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo, limitato alle sole categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), escluse le attività definite “essenziali” (elencate agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 11/03/20). Allo stesso modo sono escluse le categorie catastali diverse dalla C/1 (ad esempio, C/2 magazzini, C/3 laboratori di arti e mestieri, A/10 Uffici e studi privati) nonché tutti i contratti diversi dalle locazioni, regolanti pur sempre i rapporti tra conduttore e proprietario.
Si propone di estendere il credito d’imposta sulle locazioni anche ai professionisti, allargando tale beneficio anche alle spese per i canoni di locazione di immobili strumentali per destinazione e non solo per natura.
I commercialisti sono rientrati tra le categorie ritenute “essenziali”, ma avranno seri problemi economici in quanto strettamente collegati al destino dei propri clienti.
TESTO NORMATIVO PROPOSTO
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di garantire liquidità al sistema economico l’art. 65, D.L. 23/2020 viene sostituito con il seguente:
- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresaed ai professionisti è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella
Misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili strumentali per destinazione e non solo per natura.
- Il credito d’imposta non si applica alle sole attivita’ di impresa cui agli allegati 1 e 2 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede aisensi dell’articolo 126.
VII. Pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.
Al fine di garantire un flusso maggiore di liquidità ai professionisti si raccomanda che i crediti degli lavoratori autonomi verso la Pubblica amministrazione vengano pagati senza ritardo (entro i 60 giorni), in questo modo il professionista potrà contare su un flusso di liquidità certo.
VIII. Adempimenti antiriciclaggio
dal 1° gennaio 2020 è diventato esecutivo il documento con cui il CNDCEC ha dettato le regole tecniche antiriciclaggio. Tre sono gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio ai soggetti obbligati, tra cui i professionisti: l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione della documentazione acquisita in occasione della verifica.
In questo periodo molti commercialisti evitano di incontrare i clienti di persona e si avvalgono di strumenti telematici per colloquiare con loro, questa modalità non consente di assolvere, in caso di nuovi clienti, agli obblighi di identificazione.
Estendere ai professionisti le nuove disposizioni adottate dagli intermediari finanziari in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) riguardo la possibilità di effettuare l’identificazione del cliente a distanza con utilizzo di strumenti informatici, attraverso sessioni audio/video.
Maria Pia Nucera – Presidente ADC
Marco Cuchel – Presidente ANC
Stefano Sfrappa – Presidente SIC
Giuseppe Diretto – Presidente UNAGRACO
Matteo De Lise – Presidente UNGDCEC
Domenico Posca – Presidente UNICO