2. una volta rispettato tale termine, l’azione di recupero coattivo deve essere attivata nel termine prescrizionale che, nei tributi comunali, è di regola di cinque anni.
Con l’accertamento esecutivo, non esiste più il termine decadenziale ma solo quello prescrizionale che può essere interrotto in qualsiasi momento e per più volte, con la notifica di un atto di messa in mora.
Inoltre, le amministrazioni locali avranno accesso all’anagrafe tributaria. Questo significa che sarà più semplice individuare gli istituti di credito con cui il contribuente ha rapporti, al fine di promuovere il pignoramento presso terzi.
L’accesso all’anagrafe e i pignoramenti
In caso di ricorso contro l’accertamento, il contribuente potrà contare su di una moratoria di 180 giorni per le azioni esecutive. Occorre tuttavia fare attenzione, perché se il riscossore è lo stesso soggetto che accerta tale termine è ridotto a 120 giorni.
Inoltre, poiché la moratoria non riguarda le azioni cautelari (fermo e ipoteca), se il contribuente non è in grado di pagare, converrà chiedere subito la sospensiva al giudice tributario. In ogni caso, per somme non superiori a 10mila euro, prima di attivare qualsiasi forma di recupero coattivo, occorrerà notificare un sollecito a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Questo dovrebbe scongiurare, ne lla maggior parte dei casi, azioni di aggressione “a sorpresa”.