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Pensioni, al via la presentazione delle domande per «opzione donna»: ecco requisiti e scadenze

ASSEGNO anticipatO

La legge di Bilancio ha esteso la possibilità anche alle donne che l’anno scorso hanno raggiunto 58 anni di età (59 le autonome) e 35 di contributi di accedere alla pensione a condizione che optino per la liquidazione dell’assegno con il calcolo contributivo.

24 gennaio 2020


Pensioni: con la manovra proroga per Opzione donna e Ape sociale

2′ di lettura

Al via la presentazione delle domande per accedere alla pensione anticipata con lo strumento denominato “Opzione donna”. È l’Inps ad annunciarlo dopo che la Finanzairia 2020 approvata a fine 2019 ha rilanciato questo strumento previdenziale anche per il 2020.

Chi può accedervi
Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019 per l’accesso alla pensione anticipata con la cosiddetta Opzione donna possono fare domanda all’Inps. La legge di Bilancio ha infatti esteso la possibilità anche alle donne che l’anno scorso hanno raggiunto 58 anni di età (59 le autonome) e 35 di contributi di accedere alla pensione a condizione che optino per la liquidazione dell’assegno con il calcolo contributivo.

Le scadenze
Per la decorrenza della pensione si dovranno attendere 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome. Per le lavoratrici della scuola la domanda di cessazione del servizio va presentata entro il 28 febbraio 2020.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a
carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Le penalizzazioni
La legge di Bilancio del 2020 ha consentito alle lavoratrici di accedere all’Opzione donna a condizione che maturino entro la fine del 2019 i 58 anni di età e i 35 di contributi, maggiorati fino a 59 per le lavoratrici autonome, con le consuete finestre di attesa di 12 e 18 mesi. Un anticipo così consistente rispetto all’età della pensione di vecchiaia (fissata in 67 anni almeno fino al 2022) e rispetto ai contributi della pensione anticipata (pari, per le donne, a 41 anni e 10 mesi di contributi fino al 2026) si traduce tuttavia in una penalizzazione fissa per l’assegno; questo viene infatti completamente ricalcolato con il metodo contributivo, a prescindere dalla reale anzianità contributiva al 1995. In altri termini, l’assegno anche se teoricamente calcolabile con metodo misto o retributivo puro, una volta confermata l’opzione, viene liquidato solo con il metodo contributivo. La penalizzazione varia a seconda degli imponibili collezionati dalla lavoratrice nella sua vita lavorativa e del numero di anni originariamene afferenti al metodo retributivo. Nella maggior parte dei casi il taglio oscilla fra il 20 e il 40% sulla pensione senza alcuna possibilità di recupero.

I contributi
Va, infine, ricordato come i 35 anni di contributi debbano necessariamente essere «effettivi», escludendo la contribuzione figurativa della disoccupazione e della malattia non integrata dal datore di lavoro. Inoltre, non è possibile «cumulare» gratuitamente i vari spezzoni contributivi, né fra le varie gestioni Inps né con i contributi delle casse professionali. Chi volesse sommare contributi dovrà ricorrere al metodo oneroso della ricongiunzione. L’unica eccezione è data per le iscritte sia al fondo dei dipendenti del privato sia alla gestione artigiani e commercianti che sono fra loro cumulabili gratuitamente, con l’unico scotto di applicare in quel caso i requisiti anagrafici (59 anni) e la finestra mobile (18 mesi) delle lavoratrici autonome.

Fonte

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