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Rider: dall’assicurazione alla retribuzione, tutte le novità del decreto

Servizionel dl crisi aziendali

Obiettivo «promuovere un’occupazione sicura e dignitosa» e «accrescere e riodinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato»

di Nicoletta Cottone

5 agosto 2019


Rider: dall’assicurazione alla retribuzione, tutte le novità del decreto

2′ di lettura

Sui ciclofattorini c’è l’intesa M5S-Lega. La nuova normativa entrerà nel decreto sulle crisi aziendali, come confermato dal vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. «I rider – ha detto Di Maio – passeranno dall’essere i lavoratori più sfruttati d’Italia a quelli che avranno tutele». Obiettivo, spiega la bozza di decreto legge, «promuovere un’occupazione sicura e dignitosa» e «accrescere e riodinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato».

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L’assicurazione Inail
La bozza stabilisce alcuni livelli minimi di tutela di chi lavora nell’ambito della consegna di cibo a domicilio e riceve ordini tramite una piattaforma digitale o una app. La principale novità è che per i rider arriva l’assicurazione obbligatoria Inail contro infortuni e malattie per chi porta i pasti a domicilio o fa consegne in città e su “due ruote”, e prende gli ordini attraverso app e piattaforme digitali. L’impresa titolare della piattaforma è tenuta a compiere tutti gli adempimenti chiesti al datore di lavoro.

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Mix di cottimo e paga oraria
La retribuzione sarà un mix di cottimo e paga oraria. I rider, si legge nel documento, «possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, purché in misura non prevalente». La retribuzione base oraria sarà riconosciuta a patto che, per ogni ora lavorata, «il lavoratore accetti almeno una chiamata». Viene specificato che i contratti collettivi potranno definire «schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi». La soluzione adottata è dunque diversa rispetto alle norme precedentemente allo studio che prevedevano il divieto di retribuzione a cottimo.

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