Il nuovo Dpcm non blocca i lavori di ristrutturazione degli immobili privati se rientrano nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento
di Carmine Fotina e Marco Mobili
3′ di lettura
I lavori di ristrutturazione degli appartamenti e dei locali privati non si bloccano. I proprietari e le ditte appaltatrici, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, potranno portare avanti i lavori di installazione o manutenzione di alcuni impianti come quello elettrico o quello idraulico. A prevederlo è uno dei chiarimenti in arrivo dal Governo e dai ministeri sulla corretta applicazione dei nuovi divieti introdotti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 per arginare la diffusione del coronavirus.
In attesa del nuovo decreto legge con cui si disciplineranno i poteri di limitazione delle libertà personali e delle attività d’impresa, professionali o commerciali, restano chiusi i cantieri privati in provincia di Piacenza e nelle regioni Lombardia e Piemonte dove con apposite ordinanze i due Presidenti hanno disposto la chiusura di tutti i cantieri fatta eccezione di quelli legati a strutture sanitarie, protezione civile o alla viabilità.
Sì condizionato all’edilizia privata
Si attende soltanto l’ufficializzazione, ma da quanto appreso da Il Sole 24 Ore on line i cantieri privati non chiudono del tutto. A lasciare uno spiraglio per chi deve necessariamente terminare i lavori di ristrutturazione di un immobile o di un locale privato è uno dei primi chiarimenti forniti dal Governo sulla corretta lettura della tabella delle attività autorizzate a restare aperte. Secondo la risposta a una delle tante Faq che hanno inondato il ministero dello Sviluppo economico e il Mef, le attività edilizie in cantieri privati sono consentite se riconducibili alla categoria «43.2». Sotto questo codice Ateco, secondo la codificazione Istat oggi in vigore, rientrano l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e istallazioni. Rifare un bagno o montare un impianto elettrico, rifarne uno idraulico, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, o ancora di spegnimento antincendio e per la distribuzione del gas è dunque possibile anche ai tempi del Coronavirus. Sono sospese, invece, la costruzione di edifici, lo sviluppo di progetti immobiliari così come la costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
Gli obblighi per proseguire i lavori
Per le imprese appaltatrici resta sempre l’obbligo di adottare e applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i protocolli di sicurezza messi in campo dal Mit per impedire la diffusione del contagio da Covid-19.
I grandi cantieri
Tema dibattuto all’indomani del Dpcm di domenica 22 marzo è anche quello dei cantieri pubblici e della prosecuzione delle cosiddette grandi opere. Anche qui il Governo ha già messo a punto una prima risposta ai tanti dubbi sollevati. E alla domanda se i cantieri restano aperti ha risposto sì solo se riferiti alle attività individuate il codice Ateco «42» il quale definisce le attività di «Ingegneria civile». All’interno di questa voce che compare nell’allegato al Dpcm, rientrano, tra l’altro, la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche.