Norme confuse, rischi sul subappalto e poca semplificazione. Se non si tratta di una demolizione, poco ci manca. A pochi giorni dai voti decisivi nelle commissioni riunite Ambiente e Lavori pubblici del Senato sul decreto legge sblocca cantieri (si riprende martedì 21) l’Anac di Raffaele Cantone pubblica un report di 24 pagine che scandaglia ed evidenzia punto per punto le criticità del decreto: dalla scelta di tornare al regolamento unico ai subappalti, dai commissari agli affidamenti sottosoglia, fino ai requisiti delle imprese. Lo studio, pubblicato sul sito dell’Anac, è quello annunciato dall’ex magistrato all’indomani del “caso” sulla mancata audizione in Senato sul provvedimento, che tocca in moltissimi punti il codice appalti, vale a dire la norma-chiave per il mercato vigilato dall’Autorità.
Passaggio confuso tra linee guida e regolamento
Il primo punto toccato dall’Anac riguarda i rischi di disorientamento degli operatori che potrebbero verificarsi nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, che prevede l’addio al sistema di regolazione fondato sulle linee guida dell’Anac. Secondo Cantone «ne deriva un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative», «vanificando di fatto le finalità di semplificazione».
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Niente semplificazione sottosoglia
Bocciati anche gli interventi mirati a snellire le gare d’appalto di piccola e media dimensione (sotto la soglia Ue di 5,5 milioni per i lavori). Per Cantone, prevedere sempre l’obbligo di gara a procedura aperta oltre i 200mila euro rischia di rendere la vita più difficile alle stazioni appaltanti.
Ora, infatti, è possibile fare una procedura negoziata per gli appalti compresi fra 40mila e 1 milione di euro, chiamando un diverso numero di aziende a partecipare a seconda degli importi; lo Sblocca cantieri, invece (ma su questo sono già previste correzioni in Parlamento), riduce la procedura negoziata a 40mila-200mila euro, con soli 3 preventivi, mentre al di sopra prevede gare aperte a chiunque: quindi, sostiene Anac, anziché semplificare, complica. Mentre l’aiuto che dovrebbe derivare dall’applicazione di un criterio di aggiudicazione più immediato come il massimo ribasso verrebbe vanificato dal ritorno dell’appalto integrato che implica di valutare anche gli aspetti tecnici del progetto, oltre al prezzo.
Rischio criminalità e concorrenza nei subappalti
La denuncia più forte arriva sul subappalto. Per cantone l’innalzamento dal 30% al 50% della quota di contratto affidabile ad altre imprese e la «completa eliminazione della verifica dei requisiti sul subappaltatore» non risponde alle obiezioni sollevate con la procedura di infrazione aperta a gennaio da Bruxelles. Soprattutto però «rischia di aggravare talune criticità esistenti (infiltrazioni criminali, violazione delle norme a tutela del lavoro, scarso controllo sull’effettivo esecutore dell’affidamento)» che le norme precedenti «puntavano a contenere». Inoltre «l’eliminazione del divieto di subappalto in favore del concorrente potrebbe stimolare accordi collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue “spartizioni” in fase di esecuzione».
Obiezioni anche su commissari e imprese
Non piace nemmeno l’allungamento (da 10 a 15 anni) del periodo di riferimento per documentare il possesso dei requisiti dei costruttori. L’obiettivo della norma è scavallare gli anni più bui della crisi del settore. Ma per l’Anac, così, si «rischia di aprire il mercato ad imprese non in possesso delle competenze tecniche più aggiornate o addirittura non attive, con conseguente alterazione della concorrenza». Obiezioni pesanti anche sulla scelta di affidare le manutenzioni straordinarie con il progetto definitivo («incrementa le criticità in fase esecutiva e il ricorso a varianti»). Ma il punto più spinoso riguarda l’idea di sbloccare le opere in stallo tramite commissari e deroghe («riduzione dei controlli»). La norma, si legge, «non prevede criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari e non indica la normativa applicabile in concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei problemi applicativi e interpretativi (con evidenti riverberi sull’operatività dei commissari stessi)». Senza contare, si sottolinea ancora nel documento, che il codice già conterrebbe norme per operare d’urgenza, attivando delle scorciatoie, motivando la scelta, senza abdicare del tutto ai controlli.
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