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Virus e cassa integrazione: i criteri di accesso spiegati dal ministero del Lavoro

ServizioContrasto alla crisi

Obiettivo puntato sui criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19

di Nicoletta Cottone

15 aprile 2020


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3′ di lettura

Le domande più frequenti sulla cassa integrazione sono protagoniste delle faq predisposte dal ministero del Lavoro. In particolare obiettivo puntato sui criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica legata al coronavirus. In particolare precisazioni sull’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale. La cassa integrazione in deroga si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020? Un datore di lavoro con una struttura produttiva in cinque o più Regioni o Province Autonome che faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per Covid-19 per unità produttive presenti fino a un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni? Ecco le faq.

CASSA INTEGRAZIONE

In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?
Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.

Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?
Sì. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

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Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino a un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?
Sì. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte

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