Da ora in poi le donne di New York potranno abortire fino al nono mese. È vero? Sì e no. La notizia è in parte vera e in parte una bufala. Più che altro per il modo in cui è stata posta da alcune testate conservatrici, anche italiane (che hanno parlato di “aborto senza limiti”), alle quali hanno replicato siti di fact-checking le cui smentite sono state a loro volto oggetto di critiche. Ma partiamo dall’inizio.
Cosa prevede la nuova legge
Qualche giorno fa il governatore democratico dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha firmato una legge – Reproductive Health Act – presentata 13 anni fa, e finora mai approvata, che depenalizza l’aborto e permette alle donne di abortire oltre la 24esima settimana. È soprattutto su questo aspetto che si sono concentrate le critiche. Come può una donna scegliere di abortire proprio quando il bambino dovrebbe venire alla luce? Non può farlo. O almeno non per sua iniziativa e per qualsiasi motivo.
Fino a qualche giorno fa, spiega il sito “Bufale un tanto al chilo”, la donna poteva ricorrere all’interruzione solo nel caso in cui la gravidanza mettesse seriamente in pericolo la vita della partoriente. In tutti gli altri casi era considerato omicidio. Oggi, spiega la BBC, si può ricorrere all’interruzione della gravidanza anche oltre la 24esima settimana solo in alcuni casi: in assenza di sopravvivenza del bimbo fuori dall’utero, o se la gravidanza mette a rischio la vita della mamma, ma anche la sua salute. A patto che queste condizioni siano certificate.
Uno dei punti che rende la questione così dibattuta è che, secondo quanto afferma il settimanale cattolico Avvenire, quest’ultima sarebbe “una definizione molto ampia che comprende anche la salute mentale”. Ad esempio, sul sito internet dell’agenzia governativa Cdc (Central for Disease Control and Prevention) si legge che “la salute mentale è una parte importante della salute generale”.
Cosa implica la depenalizzazione?
Controversa è anche la questione della depenalizzazione dell’aborto. “La nuova legge – spiega TPI – prevede che siano eliminati dal Codice penale tutti i riferimenti all’aborto, e specifica che tutti i professionisti sanitari come infermieri e ostetrici, non solo i medici, possano eseguire la procedura. L’aborto passa dunque sotto la tutela del Codice Sanitario e non più sotto quello penale”.
La Cbs ricorda, a proposito dell’eliminazione del reato di aborto, il caso di Livia Abreu, una donna del Bronx che perse il bambino che aveva in grembo dopo essere stata accoltellata dal suo compagno, Oscar Alvarez, che con la nuova legge non risulterebbe punibile. “L’approvazione del Reproductive Healt Act lo scagionerà da queste accuse”, ha dichiarato Abreu durante una conferenza stampa organizzata dal Partito Repubblicano, “non posso immaginare di vivere in un mondo dove ferire o uccidere un bambino non nato non sia un crimine”. I Democratici hanno replicato che l’ordinamento prevede già tante maniere per punire chi si renda colpevole di violenza contro una donna.
Come cambia quindi il codice penale?
A questo link possiamo leggere il testo del Reproductive Healt Act (tra parentesi quadre le sezioni emendate) e a quest’altro la vecchia normativa. Alla sezione 125,00 non viene più definito omicidio l’atto che causa la morte di un feto di oltre ventiquattro settimane e spariscono le fattispecie di “aborto di primo grado” e “aborto autoindotto di primo grado”. Alla sezione 125,05 vengono invece eliminate i commi 2 e 3 che citavano le fattispecie di “atto abortivo” e “atto abortivo giustificabile”.
Alle sezioni 125,15 e 125,20 vengono invece eliminati dalla fattispecie dell’omicidio preterintenzionale i casi in cui un atto abortivo causa la morte di una donna. Abrogate anche le sezioni dalla 125,40 alla 125,60 che classificano come reati l’aborto di primo e di secondo grado e come infrazioni l’aborto autoindotto di primo e secondo grado e la fabbricazione o la cessione di strumenti per “procurare illegalmente” aborti. Viene di conseguenza emendato il paragrafo b della suddivisione 8 della sezione 700,05 del codice di procedura penale, che copriva le fattispecie summenzionate. Nondimeno, resta fermo il principio che solo il personale sanitario può effettuare un’interruzione di gravidanza.
In sostanza, è sicuramente scorretto parlare di “aborto senza limiti” come hanno fatto alcune testate di estrema destra ma è vero che ci sono punti che potrebbero lasciare spazio in futuro a controversie e dubbi interpretativi, così come è vera la totale eliminazione dei riferimenti all’aborto nel codice penale.
Come funziona in Italia?
La legge 194 sull’aborto prevede l’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni. All’articolo 6 prevede invece che “può essere praticata dopo i primi 90 giorni:
- quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
Inoltre l’art 7 recita: “Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”. Fino a quando si può abortire? In generale uno al quinto mese ed la tempistica è legata alla sopravvivenza dei bambni.
“Nella legge – si legge sul Sole24Ore – non si fa mai riferimento all’età gestazionale. Nel 1978 quando fu introdotta la legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza la soglia di sopravvivenza dei neonati prematuri era a 24-25 settimane di età gestazionale. Oggi, grazie al miglioramento delle conoscenze mediche e delle tecnologie, questa soglia si è progressivamente abbassata a 22 settimane”. Per questo motivo in Italia l’aborto terapeutico è ammesso fino alla 22esima settimana di gravidanza.
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