In Italia, la disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee 2019 è contenuto nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successivi.
In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di cinque circoscrizioni molto ampie.
Con questa legge nel 2019 gli italiani sono chiamati a scegliere 76 europarlamentari spettanti al proprio Paese su complessivi 705 membri dell’Europarlamento. Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l’età minima è di 25 anni.
CINQUE MACRO CIRCOSCRIZIONI
Le candidature si presentano nell’ambito di cinque circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Le nuove norme impongono una soglia obbligatoria per l’assegnazione dei seggi del parlamento europeo nelle circoscrizioni con più di 35 seggi, al fine di evitare un’ulteriore frammentazione della Camera. Questa soglia non deve essere inferiore al 2% o superiore al 5% dei voti. Dei Paesi dell’Ue con più di 35 seggi, tutti tranne la Spagna e la Germania hanno una soglia elettorale statutaria per le elezioni europee. Questi due Paesi dovranno ora conformarsi al nuovo obbligo e introdurre una soglia in tempo per le elezioni europee del 2024 al più tardi. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30 mila e non più di 35 mila elettori. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno il 10% dei sottoscrittori. Sono esonerati dall’obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al parlamento europeo o al parlamento nazionale.
SCHEDA ELETTORALE UNICA
La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.