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Agevolazioni per l’acquisto dei veicoli per disabili. Ecco le nuove regole

Tra le varie agevolazioni previste in Italia per l’acquisto di veicoli sono comprese anche quelle specifiche per le persone diversamente abili (anche a carico). In particolare spicca la detrazione Irpef del 19% sulla spesa di acquisto della vettura (utilizzata in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con handicap) e l’Iva agevolata al 4% su tale acquisto, a cui si aggiunge l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Nello specifico, possono usufruire delle agevolazioni le persone (o i familiari che li hanno a carico) con le seguenti disabilità: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. 

I benefici delle agevolazioni possono essere richiesti direttamente dalla persona diversamente abile che abbia un proprio reddito oppure da un familiare che abbia il disabile a carico. Da segnalare che per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro, somma in cui non rientrano i redditi esenti come le pensioni sociali, le indennità (anche quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Per l’acquisto di auto per disabili è applicabile l’Iva al 4% in caso di auto nuove o usate con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 cc se diesel.
Si ha diritto all’agevolazione per un solo veicolo nel corso di un quadriennio calcolato a partire dalla data di acquisto ed è applicabile anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile; all’acquisto contestuale di optional; alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. La stessa Iva ridotta al 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle auto delle persone con disabilità e all’acquisto dei ricambi relativi agli stessi adattamenti e del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo” (nelle clausole contrattuali è specificato il trasferimento della proprietà mediante riscatto a fine locazione finanziaria).

L’Iva ridotta si applica per una sola volta nel corso di quattro anni (sempre a decorrere dalla data di acquisto), ma è possibile beneficiare nuovamente per il riacquisto entro il quadriennio in caso di veicolo rubato e non ritrovato. Se invece il veicolo viene venduto prima di due anni dall’acquisto, va versata la differenza Iva rispetto a quella ordinaria (22%), tranne nel caso in cui il disabile, per necessità legate all’handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare i vari adattamenti. In caso di decesso l’erede può cedere il veicolo anche prima dei due anni senza versare la differenza d’imposta.
Infine, le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ad autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli per il trasporto specifico. (m.r.)
Fonte www.repubblica.it

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