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Conflitto di interessi, stop a incarichi di governo per chi ha più del 2% del capitale di imprese strategiche

testo base in commissione alla camera

È imminente il via libera della Commissione Affari costituzionali della Camera al testo base depositato giovedì dal relatore e presidente della Commissione Giuseppe Brescia

di Andrea Gagliardi

È imminente il via libera della Commissione Affari costituzionali della Camera al testo base depositato giovedì dal relatore e presidente della Commissione Giuseppe Brescia

23 luglio 2020


2′ di lettura

Da sempre cavallo di battaglia del M5s, la legge sul conflitto di interessi prova a fare un passo in avanti. È imminente infatti il via libera della Commissione Affari costituzionali della Camera al testo base depositato giovedì dal relatore e presidente della Commissione Giuseppe Brescia. Una testo che non si discosta molto dalla proposta firmata lo scorso anno dalla deputata Anna Macina (M5s), anche se, rispetto a quest’ultima, non contempla le maxi-sanzione pecuniaria fino a 1 milione di euro per chi non si adegua. Due le fattispecie principali di incompatibilità per i titolari di cariche di governo nazionali: generale e patrimoniale.

L’incompatibilità generale

Rientra nell’incompatibilità generale, qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, nonché l’esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, e qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

L’incompatibilità patrimoniale

Il caso più interessante è però forse quello dell’incompatibilità patrimoniale nel quale rientra la proprietà, il possesso o la disponibilità «di partecipazioni, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, superiori al 2% del capitale sociale di un’impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali; sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio; operi nei settori della difesa, del credito, dell’energia, delle comunicazioni, dell’editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale».

Il ruolo dell’Antitrust

Il perno per la valutazione dei potenziali conflitti d’interesse è rappresentato dalle
dichiarazioni che il titolare della carica di governo nazionale è tenuto a trasmettere
all’Antitrust entro 20 giorni dall’assunzione della carica. L’Autorità può invitare all’opzione tra le due cariche nel caso di incompatibilità generale. In caso di mancata opzione, l’interessato decade di diritto dall’incarico di governo ricoperto. La decadenza è prevista anche nel caso di incompatibilità patrimoniale «quando il titolare della carica di governo non ottempera agli eventuali inviti dell’Autorità a conferire le proprie attività a una società fiduciaria con mandato senza rappresentanza o, in casi gravi, a vendere beni e attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto».

Le nuove norme sulla ineleggibilità dei parlamentari

Il testo inoltre innova anche la disciplina dell’ineleggibilità dei parlamentari. In particolare,rispetto alla formulazione in vigore sono ineleggibili anche: i direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali se hanno esercitato l’incarico nei 6 mesi prima dell’accettazione della candidatura; i sindaci nei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti (la formulazione vigente prevede da 20mila in su); i vicecapi di gabinetto dei Ministri, (la formulazione vigente prevede i soli capi); chiunque abbia anche incarichi «di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza, di qualsiasi società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione».

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