Pubblicato il: 30/03/2020 19:24
Tutele per i percettori del reddito di cittadinanza e sospensione e differimento degli adempimenti e dei versamenti dei premi. Sono gli argomenti affrontati dall’Inail. In particolare, la circolare numero 11 del 27 marzo 2020, che integra la precedente circolare n. 7 dell’11 marzo 2020, l’Inail chiarisce che sono state sospese a partire dal mese di marzo le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, ed è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata.
Sono, inoltre, prorogate al 20 marzo 2020 le richieste di pagamento in scadenza il 16 marzo 2020 derivanti dalle denunce di iscrizione, di apertura di posizioni assicurative territoriali e di variazione nonché le richieste di pagamento originate da variazioni e sistemazioni d’ufficio effettuate dalle sedi e quelle relative al premio per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, dalla lett. a) a r) del decreto legislativo 18/2020 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi assicurativi dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Per le rateazioni concesse sono sospesi i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente in questo periodo, che devono essere corrisposte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, nonché gli adempimenti relativi alla dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e all’invio della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.
Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite Pec, alla sede Inail competente, apposita domanda di sospensione utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare unitamente alla dichiarazione delle retribuzioni 2019, esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile dal 2 al 15 maggio 2020. Le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse devono essere trasmesse sempre dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online ‘Riduzione per prevenzione’, contestualmente alla domanda di sospensione.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche beneficiano della sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020 per il versamento della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 e per i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 delle rateazioni concesse, che devono essere corrisposte nel mese di giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
Sempre fino al 31 maggio 2020 gli stessi soggetti beneficiano della sospensione degli adempimenti riguardanti la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e la presentazione della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.
Gli interessati devono presentare entro il 15 giugno 2020 tramite pec alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 2, trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile dal 1° al 15 giugno 2020, e inoltrare le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online ‘Riduzione per prevenzione’, contestualmente alla domanda di sospensione.
E’, inoltre, precisato per i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle rate mensili per le rateazioni già concesse dei debiti non iscritti a ruolo che occorre presentare domanda di sospensione e che eventuali istanze di rateazione presentate durante il periodo di sospensione saranno regolarmente trattate.
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospesa la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione e sono sospesi i versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione che scadono nello stesso periodo derivanti da cartelle di pagamento, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La rata del 28 febbraio della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-ter) è stata differita al 31 maggio 2020.
Per gli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal dpcm del 1° marzo 2020 e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale prosegue fino al 31 maggio la sospensione dei termini per i versamenti, scadenti nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, dei carichi affidati all’agente della riscossione e dei crediti Inail inclusi nella cosiddetta ‘rottamazione ter’. Infine, tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale ‘Scadenza validità’ una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
L’Inail ricorda poi che “I percettori del reddito di cittadinanza (rdc) impegnati nei progetti utili alla collettività (puc) nei casi di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infortunio in itinere riconosciuti dall’Inail hanno diritto alle stesse prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, come l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, le prime cure, le prestazioni protesiche e riabilitative, e le altre prestazioni sanitarie integrative erogate ai lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati con l’Inail”.
La circolare Inail numero 10 dello scorso 27 marzo “indica i beneficiari della copertura assicurativa e le modalità e i termini per l’applicazione della tutela, che si attua mediante un premio speciale unitario che per il 2020 è pari a 0,90 euro per ogni giorno di attività effettivamente svolto da ciascun lavoratore, oltre l’addizionale pari all’1% (art. 181 dpr 1124/1965), con onere a carico del ministero del Lavoro e delle politiche sociali”. “Il decreto legge Cura Italia del 17 marzo – ricorda l’Inail – a causa dell’emergenza coronavirus, ha disposto per due mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del rdc e dei relativi termini. Nello stesso periodo sono pertanto sospesi anche gli adempimenti e i termini indicati nella circolare.
Oltre ai lavoratori beneficiari del rdc impegnati nei puc, “rientrano tra gli assicurati anche i destinatari del sussidio impegnati volontariamente nei progetti e quanti sono coinvolti nelle attività senza percepire il rdc, nonostante versino in condizioni di povertà individuate con provvedimento del ministero del Lavoro. L’impegno settimanale richiesto è pari a un numero di ore compatibile con altre attività, compreso tra un minimo di otto e un massimo di 16”.
“La copertura assicurativa – aggiunge l’Inail – è attivata, in qualità di datori di lavoro, dai Comuni o dalle Unioni di comuni titolari del progetto che hanno in carico tutti gli adempimenti connessi con la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail, compresi quelli relativi alle denunce di infortunio e di malattia professionale del personale coinvolto nei puc”.
Per l’attivazione della copertura assicurativa e per la determinazione e la rendicontazione del relativo premio “sono utilizzate le informazioni registrate nella piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il patto di inclusione sociale (piattaforma GePI), istituita presso il ministero del Lavoro. Il numero delle giornate di effettiva attività prestata dai soggetti, in base al quale è calcolato il premio per il periodo di riferimento, deve essere comunicato all’Inail, attraverso la stessa piattaforma, entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno”.
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