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Nuovo Codice Appalti a secsolutionforum: l’intervista a Luca Leccisotti

L’evento italiano per il comparto della sicurezza, online dal 26 al 28 aprile

Dopo l’approvazione lo scorso 28 marzo, è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Codice Appalti,
generando non pochi dubbi e perplessità tra le varie associazioni di settore coinvolte. Sono state infatti
evidenziate diverse criticità, riguardanti trasparenza e concorrenza sui concorsi di progettazione e appalto
integrato, nonché sul calendario di attuazione. A secsolutionforum, l’evento italiano per il comparto della
sicurezza, online dal 26 al 28 aprile, vi sarà un incontro dedicato a questo tema con Luca Leccisotti,
formatore manageriale della PA, esperto in appalti e procedure di gara telematiche. Abbiamo fatto due
chiacchere con il Dott. Leccisotti per avere un’anticipazione e un punto di partenza in merito a quello di cui
si parlerà durante l’approfondimento del 28 aprile: “Videosorveglianza urbana integrata – Smart City tra
progettazione, trasformazione digitale, privacy e codice appalti: casi pratici e metodologia”

Dott. Leccisotti, dal 1° aprile è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti, può spiegarci quali sono le principali
novità introdotte rispetto al passato?
Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 ma le disposizioni del codice, con i relativi
allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Fino al 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,
ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella GURI e trovano applicazione le disposizioni del DLgs.
50/2016 e del decreto MIMS 2 dicembre 2016 sulla pubblicazione (anche sui quotidiani) dei bandi e degli
avvisi. Leggendo l’art. 226, comma 1 del nuovo Codice, lo stesso stabilisce che il vigente DLgs. 50/2016 è
abrogato dal 1° luglio 2023: abbiamo quindi qualche mese davanti per capire ed assimilare il nuovo codice.
Tra le maggiori novità? Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi a un anno, grazie innanzitutto alla
digitalizzazione delle procedure, in vigore dal 1° gennaio 2024. Per tenere traccia delle aziende coinvolte
una banca dati “conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale,
consultabile sempre”. Fino a 150mila euro si può procedere con affidamento diretto come anche fino a
140mila per beni e servizi, poi fino a 1 milione la procedura negoziata senza bando invitando 5 imprese,
numero che sale a 10 per i lavori sotto la soglia Ue di 5,38 milioni. Si è in pratica definito a regime definitivo
le modifiche del quadro emergenziale. Eliminato il progetto definitivo e sdoganato definitivamente
l’appalto integrato.
Queste novità come impatteranno sulle aziende?
Le aziende dovranno trovare più semplificazione e meno burocrazia. Talvolta i disciplinari di gara ingessano
le procedure e con questa spinta alla semplificazione dovremmo andare più spediti. Non manca la delicata
questione dell’illecito professionale: nella riformulazione del codice il governo ha provveduto a una
“razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione
delle fattispecie”. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a
seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari. Insomma, gli
amministratori dovrebbero sentirsi maggiormente sicuri nel firmare gli atti per le opere infrastrutturali.
Meno discrezionalità ai RUP quindi.

Quali consigli può dare ad aziende e professionisti della sicurezza per adeguarsi alla nuova normativa?
I professionisti della sicurezza e le aziende devono innanzi tutto conoscere il nuovo codice, studiarlo e
conoscere le nuove norme. Quando un RUP si trova dinanzi una azienda preparata che conosce le norme
del codice, ci pensa su due volte prima di fare qualche forzatura. L’impresa deve essere all’altezza, deve
sapere come muoversi e quali sono i limiti e i confini del RUP. Aggiornarsi sempre.
Come consiglio pratico, nell’emissione di preventivi, siate più analitici possibili perché in caso di
affidamento diretto, i RUP non devono affidare secondo i criteri di prezzo più basso o di offerta
economicamente più vantaggiosa, ma devono valutare la congruità e l’efficacia dell’offerta rispetto al
proprio fabbisogno. Esempio, se due operatori economici propongono un impianto di videosorveglianza,
non è detto che deve essere per forza aggiudicato il preventivo con il prezzo più basso, ma può essere
aggiudicato anche il preventivo dell’offerta più elevata purché più in linea con i fabbisogni da soddisfare!

Qualcos’altro che vuole aggiungere?
Io credo che il nuovo codice sia stato approvato in modo molto, molto veloce. Non escludo un correttivo o
qualche dietrofront spinto dalle associazioni di categoria. Comunque sia l’entrata in vigore di una norma,
con efficacia differita a 3 mesi dopo, è comunque un’ottima soluzione per far entrare nel merito le stazioni
appaltanti e approcciarsi alle nuove norme con cognizione maggiore e più analitica. Ora il tempo per far
nostro questo Codice 2023 lo abbiamo. Sta a noi entrare subito nel merito.

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