Non si può “nel modo più assoluto” affermare “che il distacco del blocco lapideo fosse un fenomeno prevedibile in concreto e/o che costituisse un serio pericolo da valutare nella progettazione dell’opera o nell’affidamento dei lavori di ampliamento della strada”.
Lo scrive il giudice monocratico Marco Tornatore nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 28 giugno ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” i sei imputati per disastro colposo in relazione ai reati di frana e attentato alla sicurezza dei trasporti per l’incidente che il 16 marzo 2011 rese invalido l’ingegnere Michel Chabod, di Valsavarenche, oggi quarantaduenne, travolto da un masso a volante della sua auto a Villeneuve.
Erano imputati il progettista della strada, Luciano David, l’ex presidente della Regione Augusto Rollandin, l’ex sindaco Roberta Quattrocchio, l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Carlo Berthod, Gabriele Gianni (78) e Anna De Santis (50), proprietario e affittuaria del terreno da cui partì la frana.
Per il giudice gli elementi raccolti nei confronti di Rollandin (avvocato Andrea Balducci), David (avv. Barbara Giors), e Berthod (avv. Claudio Soro) “conducono tutti, in modo unitario, ad escludere che il distacco del blocco lapideo ad oltre 20 anni della conclusione della strada fosse un fenomeno prevedibile in concreto (e non solo in astratto o secondo la comune esperienza)”.
Inoltre “nella zona interessata dalla caduta del masso non sono mai stati censiti eventi di caduta massi o similari, in tutta la storia della strada” e “lungo il tratto di strada in esame non sono mai stati censiti altri fenomeni geologici di rilievo: il primo e unico è proprio quello del 16 marzo 2011”. In questo senso, “al momento dell’elaborazione del progetto ed anche successivamente all’atto di affidamento dei lavori di ampliamento della strada, non vi era alcuna evidenza che il tratto ove è avvenuto il disastro presentasse profili di rischio o di pericolosità di qualsiasi genere”.
Anche “nella cartografia degli ambiti inedificabili, redatta nel 1997”, quindi 13 anni dopo la realizzazione del progetto e 8 anni dopo la conclusione dei lavori, la zona è “qualificata come ‘area di bassa pericolosità”. Il giudice Tornatore ricorda poi che “il 95 per cento del territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta è classificato tra la pericolosità media e molto elevata per rischio frana, mentre solo il restante 5 per cento è classificato a bassa pericolosità ed in tale zona residua è inserita la località ove è avvenuto il distacco del masso”.
Riguardo alla posizione di Quattrocchio (avvocato Claudio Bellora), è “dimostrata la diligenza del sindaco nell’intervento di fronte a potenziali pericoli per la pubblica incolumità, mentre è del tutto fisiologico il mancato intervento in un’area che non lasciava presagire alcun pericolo”. Per Gianni (avvocato Federico Parini) e De Santis (avvocato Davide Meloni), secondo il giudice “nulla rendeva necessario od anche soltanto opportuno un intervento protettivo poiché sulla località non si erano mai verificati evento dello stesso tipo”.