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Fondi, Cassazione respinge ricorso Zucchi

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto “per difetto di legittimazione del ricorrente” il ricorso straordinario – per errore materiale o di fatto – dell’ex consigliere regionale della Valle d’Aosta Alberto Zucchi (Pdl) contro la sentenza della sesta sezione penale della Suprema Corte, del 29 marzo 2018, relativa al processo sull’impiego dei fondi dei gruppi del Consiglio Valle nella legislatura 2008-2012.

Per Zucchi e altri sei politici gli ermellini avevano stabilito la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino al fine di rideterminare la pena.

Erano infatti state annullate alcune parti della sentenza di secondo grado, con cui l’ex esponente del Pdl era stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione (pena sospesa) per peculato e finanziamento illecito ai partiti, oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Zucchi lamentava in particolare “l’erronea applicazione” di quest’ultima pena accessoria “non per il periodo di cinque anni ma in via perpetua”.

In dettaglio, secondo i giudici “la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione (…) non spetta all’imputato quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della responsabilità, non potendo l’imputato stesso, in tale ipotesi, essere qualificato come ‘condannato'”.

Il sostituto procuratore generale Marco Dall’Olio aveva chiesto l’annullamento della sentenza della Corte di Cassazione con nuova determinazione della pena accessoria.

   

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