La Guardia costiera italiana svolge un lavoro eccezionale, con umanità, competenza e dispiego di mezzi straordinari. Ma quali sono le regole del soccorso in mare?
Come funzionano le operazioni di soccorso nel Mediterraneo? Come sono delimitate le acque Sar (Search and rescue)? Che ruolo ha la Guardia costiera italiana? Sono alcune delle domande – al centro delle polemiche degli ultimi giorni – alle quali risponde online la stessa Guardia costiera IL RUOLO DELL’IMRCC – L’Imrcc (Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo) della Guardia costiera di Roma, ricevuta direttamente la segnalazione di un’emergenza in atto, al di fuori della propria area di responsabilità Sar, in acque internazionali, “è tenuto ad avviare le prime azioni e ad assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso, in adempimento agli obblighi giuridici assunti dall’Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia” (in particolare, la Convenzione di Amburgo). Contemporaneamente, l’Imrcc avvisa l’autorità Sar competente ovvero quella in grado di fornire migliore assistenza (“better able to assist” secondo la formulazione delle norme internazionali), ai fini dell’assunzione del coordinamento. Qualora però questa “non risponda o non sia disponibile”, l’Imrcc coordina le operazioni fino al loro termine ed individua, in qualità di autorità coordinatrice, il luogo sicuro di sbarco (“place of safety”) dei naufraghi.
NAVI DI ‘RINFORZO’ – Se necessario, la Guardia costiera richiede la partecipazione alle operazioni di soccorso di “qualsiasi altra nave in condizione di prestare assistenza nell’area da cui proviene la segnalazione di un’emergenza in atto”. Tra queste, naturalmente, rientrano le unità militari presenti in area ma anche le navi delle Ong, “utilizzate quando dal punto di vista tecnico-operativo possono utilmente intervenire alla stregua di altre navi mercantili presenti in zona”.
LA COMPETENZA SAR – Nel caso in cui l’autorità Sar competente non risponda, non sia disponibile o non assuma il coordinamento, l’Imrcc, quale prima autorità che ha ricevuto la richiesta di soccorso, coordina le operazioni fino al loro termine, cioè fino allo sbarco dei naufraghi nel place of safety. Nel caso in cui, invece, durante il coordinamento delle operazioni da parte dell’Imrcc, l’autorità Sar competente per la zona di mare interessata o altra autorità Sar in grado di fornire “migliore assistenza” intervenga e dichiari di assumere la responsabilità delle operazioni di soccorso, è quest’ultima ad assumerne il coordinamento.
In questo caso, l’Imrcc, se richiesto espressamente dall’autorità Sar che ha assunto il coordinamento, può fornire supporto con l’impiego di mezzi o la diffusione o il rilancio di comunicazioni.
CHI SCEGLIE IL PORTO SICURO – L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale di Amburgo non si esaurisce nell’atto di salvare i naufraghi ma comporta anche l’obbligo “accessorio” e “conseguente” di sbarcarli in un luogo sicuro (il place of safety, appunto). Per luogo sicuro si intende un luogo in cui sia assicurata la “sicurezza” – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare. Laddove, però, le persone soccorse, oltre che “naufraghi” siano anche “migranti”, “l’accezione del termine sicurezza del luogo di sbarco si connota anche di altri requisiti legati all’esigenza di attuare procedure amministrative connesse allo status di richiedente asilo delle persone soccorse”.
Per l’Italia, il place of safety viene determinato dall’autorità Sar in coordinamento con il Viminale.
Sotto, il numero blu della Guardia costiera per l’emergenza in mare